Decolla, ma non arriva ad alta quota. Probabilmente, dopo una così serrata attesa, il Piano Transizione 5.0 sta deludendo le aspettative di qualcuno. Cosa sta succedendo, e perché? Le procedure non troppo chiare avevano rappresentato, sin da subito, un freno all’iniziale entusiasmo. Ma molti, invece, avevano ipotizzato un click day. Eppure, non è stato così.
Le lungaggini e i tecnicismi avevano mostrato, sin dall’inizio, che l’iter non sarebbe stato così lineare. Ma di fatto, a più di due mesi dall’apertura degli sportelli (7 agosto 2024), sono ancora disponibili circa 6,1 miliardi di euro, dei 6,3 messi a disposizione dal Piano Transizione 5.0. C’è da preoccuparsi?
Le nuove FAQ per il Piano Transizione 5.0: l’accesso all’agevolazione
Intanto il MIMIT continua a supportare le imprese, attraverso l’aggiornamento delle FAQ. L’ultimo, del 2 novembre 2024, riporta come sempre le più comuni domande: procedura di accesso, distinzione tra beni materiali e immateriali, formazione, cumulabilità, determinazione dell’importo, impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, calcolo del risparmio energetico ecc.
Ma, poi, si concentra sulle recenti casistiche sottoposte dalle aziende. Il capitolo 2 (Procedura per l’accesso all’agevolazione) si arricchisce di tre nuove risposte, relative ai possibili soggetti ammissibili (2.15), alla fase di conferma dell’avvio dell’investimento nel caso di contratti di leasing (2.16), e alle procedure per l’accesso all’agevolazione. Nel caso in cui i beni oggetto del progetto di innovazione siano destinati a cantieri temporanei.
A tal proposito, ricordiamo che la piattaforma informatica richiede l’indicazione dell’indirizzo della struttura produttiva oggetto dell’intervento, riportando i riferimenti catastali. Ma cosa accade per i cantieri temporanei o per i siti esterni alla sede dell’impresa? Il MIMIT risponde che, in casi simili, l’impresa potrà indicare i dati della sede legale, sic et simpliciter.
I beni materiali e immateriali: il capitolo 3 delle FAQ Transizione 5.0
Novità anche per i beni materiali e immateriali, nelle FAQ 7, 8, 9 e 10 del capitolo 3. In realtà, la FAQ 3.7, pubblicata l’8 ottobre 2024, relativa ai veicoli agricoli e forestali, è stata nuovamente modificata. E, sempre di macchine agricole, si parla anche nella 3.10.
La FAQ 3.9, invece, fa riferimento agli impianti tecnici di servizio, normalmente esclusi secondo la prassi adottata per gli incentivi 4.0 (Circolare MiSE n. 177.355/2018 punto 6). Questo perché non direttamente correlati al funzionamento. Tuttavia, qualora si dovessero configurare come impianti di produzione in senso proprio (con le caratteristiche tecnologiche ad hoc), saranno ammissibili all’incentivo Transizione 5.0.
Molto interessante, poi, la FAQ 3.8: chiarisce il da farsi nel caso in cui un bene strumentale 4.0 sia sostitutivo di un bene esistente. Cosa accade a quest’ultimo? Va “alienato”, ai fini dell’accesso all’incentivo? La vendita, in questo caso, non è obbligatoria, ma si consiglia l’aggiornamento del registro degli asset aziendali, come forma probatoria della modifica – in caso di accertamento.
Gli altri chiarimenti per Transizione 5.0: dal calcolo del risparmio energetico…
Il capitolo 4, che si focalizza sul calcolo del risparmio energetico, riporta nuove specifiche, chiarendo alcuni dubbi sulle procedure di calcolo del risparmio energetico (4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17). Nel caso, ad esempio, in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva (oggetto d’investimento) risulti localizzato all’interno di una diversa struttura, nella disponibilità dell’impresa (4.12).
La riduzione dei consumi energetici, poi, può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. È poi sempre ammesso il ricorso allo scenario controfattuale. Sebbene, talvolta, non sia possibile applicarlo (FAQ 4.16).
Se poi l’impresa vuole effettuare una campagna di misure per la stima del consumo energetico normalizzato (4.13) non dovrà necessariamente utilizzare una frequenza minima di campionamento: è importante determinare in modo efficace e ripetibile idonei indicatori di prestazione energetica, riferiti a opportune variabili operative.
… agli impianti per l’autoproduzione
Di impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili se ne parla nel capitolo 6 delle FAQ. Con la pubblicazione delle domande, il MIMIT affronta la questione del posizionamento dei siti, differenti dalla struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico – attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0 (punto 8). La già nota questione dell’autoconsumo a distanza.
Sono poi chiariti anche tutti i dubbi sui requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione (FAQ 6.8) e sugli impianti solari termici (FAQ 6.9). Si torna, ancora, sul calcolo del fabbisogno energetico per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione agevolabili, con il ricorso alla “normalizzazione" – funzionale alle variabili e condizioni future.
E la grande novità in riferimento all'applicazione del principio DSNH
Infine, la grande novità: il capitolo 10, nuovo di zecca, con le prime due FAQ, la 10.1 e 10.2. Il riferimento è diretto all’applicazione del principio DNSH (non arrecare un danno significativo all’ambiente), secondo il Regolamento UE (articolo 17). Tra eccezioni e specifiche, era un topic effettivamente necessario, che mancava. E che, probabilmente, è destinato a crescere di numero.
Dalle FAQ alle Fake (news): la questione “aliquote”
Partiamo subito con una risposta diretta: no, le aliquote non sono state modificate. O, per lo meno, non ancora. È intenzione del Ministro Urso procedere con una revisione in tal senso, indubbiamente. Come aveva anticipato a fine ottobre 2024.
Ma, di fatto non è stato ancora ufficializzato nulla. Partendo quindi dai “desiderata” comuni al MIMIT e a Confindustria, nei giorni scorsi è arrivato un emendamento al Decreto Fiscale (DL 155 del 19 ottobre 2024). Presentato in Commissione Bilancio al Senato, la modifica di nostro interesse riguarda l’articolo 8 dell’atto in questione.
Nuove soglie di investimento e percentuali maggiorate per il Piano Transizione 5.0?
Qualora ammesso, l’emendamento 14 dell’articolo 8 cambierebbe (tra le varie proposte) le soglie di investimento previste dal Piano Transizione 5.0. Non più tre (fino a 2,5 milioni, da 2,5 a 10 milioni e da 10 a 50 milioni), ma due (fino a 10 milioni e da 10 a 50 milioni). Logicamente si ridurrebbe anche il numero delle classi di efficientamento, che passerebbe da nove a sei.
Per gli investimenti fino a 10 milioni sarebbero ammesse tre aliquote, in base all’efficientamento (50, 55 e 60%), ma si “precipiterebbe” in basso (15, 20 e 25) per gli investimenti da 10 a 50 milioni. Un passaggio brusco, senza le vie di mezzo.
L’emendamento, poi, ipotizza anche una maggiorazione per i pannelli fotovoltaici, in base alla tipologia. L’attuale normativa prevede solo un incremento per quelli di tipo b (20%) e c (40%), mentre con una possibile modifica la maggiorazione parte dal 30 per arrivare al 50. Non poco.
La cumulabilità ZES
Si torna anche sulla questione cumulabilità con la ZES, fattispecie già oggetto in passato di un possibile emendamento, poi non assorbito. Vedremo come andrà. Le novità potrebbero essere interessanti, ma non è detto le proposte vengano tutte accolte. Anzi. Lo sapremo tra poco più di un mese (o anche prima): la conversione del Decreto Fiscale dovrà avvenire non oltre il 18 dicembre 2024.