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Transizione 5.0, le modifiche all’articolo 38 con la conversione del DL Superbonus

Con la conversione in Legge del DL 39/2024, anche noto come Decreto Superbonus, sono ufficializzate le novità per il Piano Transizione 5.0, così come per il suo predecessore 4.0. Cambiano, quindi, alcuni aspetti dell’articolo 38.

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Marianna Capasso

La disciplina per il credito di imposta, previsto dal Piano Transizione 5.0, è stata nuovamente modificata. E ci ha pensato il DL 39/2024 ovvero, più precisamente, un emendamento all’articolo 6 del Decreto Superbonus.

Il 21 maggio 2024, per mettere fine alle polemiche e al malumore che hanno accompagnato il DL Superbonus (DL 29 marzo 2024 n. 30, per brevità DL 39/2024), il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione, senza modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura al Senato.

Il 22 maggio la Camera ha dato il primo ok, con 178 voti a favore, e 102 contrari. Nella mattinata di giovedì 23 maggio, invece, hanno fatto seguito le ultime accalorate dichiarazioni, con il voto finale sul provvedimento. È quindi arrivato il via libero definitivo. E così quando pensavamo di aver messo un punto alla questione Transizione 5.0, con la conversione in Legge del DL PNRR quater, ci sbagliavamo.

Transizione 5.0: il travagliato iter dell’articolo 38

Avevamo dato per conclusa la formulazione dell’articolo 38, che ufficializza il Piano Transizione 5.0. E che potesse subire delle modifiche non era contemplato. Invece quel già citato deus ex machina, che semplifica le cose solo nella tragedia greca, è arrivato a rimescolare le carte, con un emendamento governativo al DL 39/2024.

https://www.automazionenews.it/transizione-5-0-i-crediti-dimposta-per-la-sostenibilita-green/Abbiamo ampiamente trattato l’iter del Piano Transizione 5.0, prima focalizzandoci sull'esame in aula, poi sui crediti di imposta e la sostenibilità. E, infine, anche sull'attesa del Decreto attuativo. Volendo semplificare (e riassumere) il tutto partiamo dall’articolo 38 del DL PNRR quater, che istituisce il Piano. Nella conversione in Legge del DL PNRR quater arrivano numerosi emendamenti ma, alla fine, l’articolo 38 subisce poche modifiche. Che probabilmente non bastano, secondo “l’autore” del Decreto – il Governo, appunto.

Palazzo Chigi, quindi, rimette mano all’articolo 38. In che modo? A latere, intervenendo su un altro Decreto, il DL 39/2024, il tanto chiacchierato Decreto Superbonus. Una modifica che colpisce un atto quasi estraneo a tutta la vicenda. “Quasi” perché poi, di fatto, nel Decreto 39 si parla anche di tax credit 4.0. E precisamente all’articolo 6, quando si interviene sugli aspetti operativi, in relazione ai crediti di imposta per i beni strumentali digitali del Piano Transizione 4.0.

Ma come si arriva dal 4.0 ai crediti di imposta per gli investimenti previsti dal Piano Transizione 5.0?

L’emendamento al DL Superbonus che modifica Transizione 5.0

L’intervento governativo, con gli emendamenti, nella conversione in Legge del DL 39/2024 modifica il Piano Transizione 5.0. In che modo? Sappiamo che, in linea generale, il Decreto Legge (DL) è un atto normativo di carattere provvisorio, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo. Nella prassi italiana è utilizzato in maniera sistematica.

Pur entrando immediatamente in vigore, il DL deve essere convertito in Legge dal Parlamento, entro 60 giorni dalla iniziale pubblicazione. Parlamentari, Commissioni esaminatrici e anche il Governo possono chiedere la modifica del testo sottoposto all’esame, nel passaggio da una Camera all’altra.

Tuttavia, quando è Palazzo Chigi a richiederlo, la questione è seria. Ed è quello che è accaduto all’articolo 6 del DL 39/2024, con l’introduzione del comma 3bis. Pertanto, il DL 39/2024, assurto alle cronache politico economiche per la questione del Superbonus, ha finito per portarsi dietro il Piano Transizione 4.0 e anche il Piano Transizione 5.0. E allora non solo una nuova disciplina per gli aspetti operativi degli investimenti 4.0, ma nuovi dettagli per il credito d’imposta Transizione 5.0.

Le novità, ora ufficiali, per Transizione 5.0

Dunque, per Transizione 4.0 la principale modifica, ora ufficiale, riguarda l’invio di una comunicazione preventiva, ex ante. Nella stessa andranno specificati l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. È poi obbligatoria una comunicazione ex post anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

Ma arriviamo a Transizione 5.0. Rubricato “Misure per il monitoraggio di transizione 4.0”, l’articolo 6 è composto da 3 commi. Con l’emendamento governativo è stato inserito il 3 bis che, con i suoi punti a, b e c, modifica alcuni aspetti peculiari della materia. Nel dettaglio, va in primis a specificare la questione del periodo temporale di validità del credito d’imposta.

Le parole “negli anni 2024 e 2025” (nella ora “vecchia” versione del 38) sono sostituite “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”. Sono quindi ammessi anche gli investimenti effettuati a gennaio e febbraio 2024. Resta ancora da capire cosa debba intendersi per “investimento effettuato”: consegna dell’ordine o data di prenotazione? Sarà chiarito a breve, probabilmente dal MIMIT.

Il punto b del 3 bis, poi, interviene sul comma 10 dell’articolo 38. Le disposizioni precedenti stabilivano che, per poter accedere al beneficio, le imprese dovessero presentare al GSE la documentazione richiesta (dal comma 11 dell’articolo 38). Il GSE, che è il soggetto gestore, avrebbe dovuto trasmettere “quotidianamente” al MIMIT l’elenco delle imprese richiedenti. Con la modifica la trasmissione diventa “mensile”.

Il comma 3bis e la conferma dell’investimento

È il punto b.2 del comma 3bis la parte più interessante della modifica. È stabilito, infatti, che al comma 10 dell’articolo 38 venga inserito un ulteriore periodo dopo il terzo, e prima del quarto. Quando si parla di “comunicazione periodica” inviate al GSE bisognerà far riferimento anche a quella “volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto

Pertanto, entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese dovranno comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, previo pagamento di un acconto di almeno il 20%. Pena, la decadenza dal beneficio. Si risolve, così, la problematica dei valori presunti per l’investimento, correttivi solo al ribasso.

C’è poi una parte di correzione formale, al comma 16 dell’articolo 38. Si fa riferimento ai controlli e alle verifiche, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei. Il comma 16 (pre-emendamento) parla di una fruizione rilevata e un recupero delle somme. Ma non specifica che effettivamente tale fruizione – anche se parziale – risulta inammissibile perché “in assenza dei relativi presupposti” (è aggiunto quindi il virgolettato).

Dunque, ora che la questione è sempre più delineata, noi come Didi e Gogo di Beckett attendiamo il nostro Godot, sperando in un esito diverso: il decreto attuativo del MIMIT per far partire il Piano Transizione 5.0.

Transizione 5.0, le modifiche all’articolo 38 con la conversione del DL Superbonus - Ultima modifica: 2024-05-24T09:51:26+02:00 da Marianna Capasso