Una serie di 23 articoli, 3 Allegati, schede tecniche e diverse Sezioni. Potrebbe essere questa la struttura del tanto atteso Decreto Attuativo del MIMIT per il Piano Transizione 5.0. Lo attendevamo per gli inizi di aprile 2024 e, al momento, non è ancora stato pubblicato.
Ora è disponibile però la bozza della concertazione tra i due Ministeri coinvolti che offre una chiara idea di quella che sarà, poi, la versione ufficiale dell’atto.
Leggi la bozza completa del Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0
L’iter del Piano Transizione nel Decreto Attuativo del MIMIT
Partiamo dall’inizio: dai “visto”. Lì è riassunta tutta la storia dell’iter normativo, dalla revisione del PNRR (approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023), all’introduzione ufficiale della Missione 7, con l’Investimento 15. Dalla pubblicazione del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 alla sua conversione con la Legge 29 aprile 2024, n. 56.
Era infatti il comma 17 dell’articolo 38 a prevedere la definizione delle modalità attuative del Piano Transizione 5.0, attraverso l’atteso Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
L’atto in pubblicazione, quindi, disciplina le modalità attuative già introdotte all’articolo 38. Questo, ricordiamo, riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Il Piano Transizione 5.0, in tutto e per tutto.
Il Decreto attuativo del MIMIT, dai beneficiari ai progetti di innovazione
Nella bozza del Decreto, l’articolo 3 fa riferimento ai soggetti beneficiari, ovvero tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ma anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Sono escluse le compagini che versino in condizioni non ammesse ai benefici pubblici (liquidazioni, insolvenze fallimenti et similia)
Con l’articolo 4, poi, si entra nel vivo della disciplina: i benefici per i progetti di innovazione. Saranno ammessi quelli avviati dal 01 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Dovranno avere per oggetto investimenti in materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, come definiti all’articolo 6. Si tratta di beni materiali e immateriali, con riferimento all’Allegato A e B della Legge 232/2016. Ma si fa riferimento anche ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo (articolo 7).
Gli investimenti dovranno favorire una diminuzione dei consumi energetici, come già ampiamente chiarito nell’articolo 38 del DL PNRR quater. Una riduzione del consumo di energia finale della struttura produttiva di almeno 3 punti percentuali. In alternativa, un risparmio energetico dei processi interessati dall’investimento almeno del 5%. Possono essere agevolati uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive, a condizione che appartengano al medesimo beneficiario.
È però fondamentale che non siano già in fieri ulteriori progetti di innovazione agevolati (con alcune eccezioni). Il limite massimo dei costi ammissibili ammonta a 50 milioni di euro annui, per ciascun beneficiario, in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione. Non sono ammessi i progetti di innovazione che non rispettino il principio DNSH (Do No Significant Harm), come stabilito dal PNRR.
La riduzione dei consumi energetici nel Decreto Attuativo del MIMIT
Ma come si calcola la riduzione del 3 o del 5%? Il Decreto Attuativo risponde con l’articolo 9. Bisognerà confrontare la stima dei consumi energetici annuali – conseguibili grazie ai nuovi investimenti – con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione.
Questo sia in relazione alla struttura produttiva sia al processo interessato dall’investimento. Si farà riferimento al medesimo bene o servizio reso, in un contesto di “normalità” sia per i volumi produttivi e sia per le condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.
Ci sono poi situazioni in cui non è possibile disporre di dati energetici registrati per la misurazione diretta. In tal caso si procederà con una stima, anche qualora sia variata l’attività in corso d’opera. Pensiamo inoltre alle imprese di nuova costituzione, che non dispongono di dati per i consumi energetici relativi all’esercizio precedente. Per queste si farà riferimento allo “scenario controfattuale”, come stabilisce il comma 5 dell’articolo 9.
Le agevolazioni per la formazione nel Piano Transizione 5.0
Come ricorderemo, nel Piano Transizione 5.0 una parte delle risorse è destinata alla formazione del personale, nell’ambito di competenze per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La somma ammonta a 630 milioni, con una spesa ad azienda che non potrà superare i 300mila euro. Oppure il 10% degli investimenti effettuati nei beni digitali.
L’articolo 8 specifica alcuni dettagli. Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, a condizione che durino più di 12 ore e includano un modulo formativo della durata non inferiore a 4 ore, su materie specifiche. Questo è quanto riportato nell’Allegato 2. Si tratta di 24 competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi, che variano dalla manutenzione degli impianti alla robotica avanzata e collaborativa.
È ammessa la modalità a distanza ed è richiesta una attestazione finale del risultato conseguito. Saranno soggetti esterni all’impresa ad erogare la formazione, come stabilito dal comma 2 dell’articolo 8 (con un elenco preciso dei soggetti).
Tra le voci agevolabili per la formazione rientrano le spese per i formatori, una serie di costi di esercizio, quelli di consulenza connessi al progetto formativo, le spese per il personale coinvolto e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Sono ammissibili anche le spese relative al personale dipendente discente nelle attività di formazione, con alcune limitazioni.
Transizione 5.0 e la misura del credito di imposta: percentuali e scaglioni
Restano confermate le aliquote già anticipate dall’articolo 38, (comma 7 e 8). Si individuano nove diverse percentuali, che variano a seconda della riduzione energetica e funzionalmente all’intensità dell’investimento. Quest’ultimo fa riferimento a tre scaglioni: fino a 2,5 milioni, da 2,5 milioni fino a 10 milioni, e oltre.
Partiamo dalla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. In questo caso, il credito di imposta viene riconosciuto sul 35% della spesa per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Sul 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni. Infine, sul 5% della spesa per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro, fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, per ciascun beneficiario.
Il valore della percentuale sale al 40, al 20 e al 10% qualora si realizzi una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o superiore al 10% nei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento. Le percentuali crescono ulteriormente (al 45, al 25 e 15%) nel caso in cui la riduzione sia, alternativamente, superiore al 10% per i consumi energetici della struttura, e al 15% nei consumi energetici dei processi.
Ma il Decreto Attuativo apporta una novità: fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio può essere anche superiore. Per le spese sostenute nell’adempimento agli obblighi di certificazione previsti è previsto un aumento di 10mila euro per le pmi e 5mila per altri soggetti.
Come fruire del credito di imposta per Transizione 5.0? Risponde l’articolo 12
Anche in questo caso non ci sono grosse novità rispetto a quanto già sapevamo. L’impresa trasmette una comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione del risparmio energetico. Quest’ultima attesterà la riduzione dei consumi energetici ex ante (ovvero conseguibili tramite gli investimenti) ed ex post, ovvero effettivamente realizzata, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
La comunicazione preventiva dovrà poi contenere:
- le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario,
- il progetto di innovazione,
- la data di avvio e di completamento,
- gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
- l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante,
- l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi (articolo 17).
La procedura normata dall’articolo 12 è molto dettagliata, ma non si allontana da quanto già di nostra conoscenza. Torneremo sull’argomento non appena il Decreto sarà ufficializzato. In linea di massima, prevede il coinvolgimento del GSE. Il Gestore verifica i dati e i documenti e comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.
Il beneficiario invia al GSE comunicazioni periodiche a conferma dell’avanzamento del progetto di innovazione. E il Gestore, di suo, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato – o l’eventuale riduzione con un nuovo o minore credito.
Al completamento del progetto d’innovazione, l’impresa trasmette apposita comunicazione con tutte le informazioni necessarie per l’individuazione. Il GSE verifica dati, documenti e informazioni e ufficializza all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.
Gli altri aspetti del Decreto Attuativo e i prossimi step
Il Decreto norma anche ulteriori aspetti. Ritorna sulla questione delle certificazioni del risparmio energetico e sui requisiti dei soggetti abilitati al rilascio (articolo 14). Specifica i dettagli della perizia tecnica asseverata per i beni (articolo 15) e quelli sulle certificazioni contabili (articolo 16). All’articolo 17 riporta gli obblighi in tema di PNRR, considerando che lo stesso è la fonte del beneficio agevolativo.
Con l’articolo 18 il Ministero esercita il suo diritto di vigilanza sulle attività svolte. I controlli invece, sono effettuati dal GSE (articolo 19). È comunque ammessa la decadenza dal beneficio, totale o parziale. È infatti prevista anche l’eventuale riduzione dell’importo del credito d’imposta (articolo 20). Infine, il Decreto fa riferimento al “recupero” del beneficio, nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta risulti indebitamente fruito.
Questa, in linea di massima, dovrebbe essere la nuova disciplina. In tutti i casi, attendiamo la pubblicazione ufficiale del Decreto, che potrebbe discostarsi dalla bozza che abbiamo analizzato non tanto nel corpo del testo, quanto piuttosto nella parte relativa agli Allegati, soprattutto negli aspetti per il fotovoltaico. Tra l’altro sarà poi adottato un ulteriore provvedimento, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del Decreto Attuativo.
Con l’atto verranno individuati i termini a decorrere dai quali le imprese potranno attivare la procedura. Per cui, probabilmente, l’operatività del Piano Transizione non è così immediata come sembra. Ma, intanto, le imprese ora potranno avere le idee più chiare, ed approntare le strategie e le documentazioni necessarie.