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Piano Transizione 5.0: le FAQ chiariranno tutti i dubbi?

Sul portale del GSE e sul sito del MIMIT le imprese potranno consultare le FAQ sul Piano Transizione 5.0, costantemente aggiornate, trovando le risposte ai dubbi su procedure e requisiti per poter accedere agli incentivi.

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Marianna Capasso

No news, good news. O quasi. Dopo l’altalenante percorso del Piano Transizione 5.0, e la partenza ufficiale il 7 agosto 2024, tutto sembra tacere. In realtà, non è proprio così. Operativamente il MIMIT ha proceduto con tutti gli step.

E, da metà settembre, le imprese possono anche presentare la comunicazione di completamento dei progetti di innovazione nell’ambito del Piano Transizione 5.0 (). Ma, di fatto, la comunità imprenditoriale sembra ancora perplessa.

L’incentivo, tanto atteso, e presentato come nuovo stimolo alla digitalizzazione e all’efficienza energetica, non sta volando in alto come si sperava. Questo perché le imprese riscontrano alcune difficoltà operative e burocratiche che rendono il processo complesso.

I dubbi sul Piano Transizione 5.0

Nei mesi abbiamo capito che ci sarebbero state linee d’ombra da chiarire. E le stesse aziende hanno manifestato la necessità di aggiustamenti e correzioni, per poter usufruire a pieno delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0.

Ma con la partenza, e l’apertura dello sportello, sono aumentati i dubbi e, a volte, la confusione. E lo si comprende dalla necessità di pubblicare le FAQ sull’argomento. In più tornate e su più aspetti. L’ultimo aggiornamento risale al 03 ottobre 2024. Le domande, e le rispettive risposte, sono presenti sul portale del GSE.

Ma anche in un documento presente sul sito del MIMIT, dove è predisposta una suddivisione i 9 sezioni.

  • Caratteristiche del Piano Transizione 5.0
  • Procedura per l’accesso all’agevolazione
  • Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232
  • Calcolo del risparmio energetico
  • Determinazione dell’importo del credito d’imposta
  • Impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
  • Formazione
  • Cumulabilità
  • Controlli e verifiche

Molte delle risposte ai quesiti sono rinvenibili già nel testo dei diversi decreti. Altre, invece, appaiono interessanti perché configurano il caso specifico, che esula dal dettato normativo.

Transizione 5.0: la riduzione dei consumi energetici (FAQ 4.8)

Una delle prime FAQ pubblicate a fine settembre riguardava il calcolo della riduzione dei consumi energetici. Il dubbio verte sulla misurazione dell’efficientamento. Se vada, cioè, relazionato ai soli beni strumentali materiali ed immateriali o anche all’investimento in fieri.

La risposta è chiara: per calcolare la riduzione del consumo energetico bisognerà basarsi unicamente sui risultati ottenuti tramite l’utilizzo di beni strumentali, sia materiali che immateriali. Dovrà essere garantita la riduzione minima prevista dalla normativa. Ovvero il già noto 3 e 5%, rispettivamente sui consumi della struttura produttiva o su quelli connessi al processo oggetto dell’investimento.

Quindi, in primis, tali beni strumentali dovranno assicurare il risparmio minimo richiesto. Solo allora, ai fini del calcolo dell’incentivo, sarà possibile aggiungere al totale gli investimenti in energie rinnovabili e le attività formative.

La comunicazione dell’acconto nel Piano Transizione 5.0 (FAQ 2.10)

Durante il suo percorso, il Piano Transizione 5.0 ha più volte rivisto la questione dell’acconto per l’acquisto degli ordini: il 20 per cento è stato prima confermato, poi revocato, anticipato e posticipato. Alla fine, è stato inserito nel testo definitivo. Dunque, è necessario effettuare un pagamento di acconto pari ad almeno al 20% del costo di acquisizione.

Ma cosa accade se i beni sono più di uno, o se lo sono i fornitori? Ebbene, non sarà necessario procedere con un singolo acconto per ciascun bene, ma basterà che l’impresa dimostri di aver versato almeno il 20% del costo complessivo degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori). O il 20% del costo degli impianti di autoproduzione.

Nel caso in cui il progetto coinvolga più fornitori, sia in relazione ai beni strumentali 4.0 che per l’impianto di autoproduzione, basterà effettuare il pagamento del 20% anche a un solo fornitore di beni strumentali 4.0 o a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione.

Torneremo, nei prossimi giorni, ad analizzare le FAQ più interessanti del Piano Transizione 5.0, anche alla luce di nuovi possibili aggiornamenti.

Piano Transizione 5.0: le FAQ chiariranno tutti i dubbi? - Ultima modifica: 2024-10-04T16:29:59+02:00 da Marianna Capasso