Ne parlavamo da mesi e finalmente è arrivato. Venerdì 26 luglio 2024 è circolato il Decreto attuativo MIMIT per il Piano Transizione 5.0. L’atto al momento non è ancora pubblicato in GU ma risulta adottato il 24 luglio 2024. E, soprattutto, vanta l’ufficialità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il testo è infatti disponibile sul portale del Dipartimento per il programma di Governo.
E, nell’euforia, abbiamo quasi dimenticare i numerosi rimandi che si sono susseguiti, da inizi aprile 2024 in poi. Cinque lunghi mesi tra smentite e certezze, poi non rivelatesi tali, come nel caso del divieto di cumulo.
Per il resto, invece, il testo è molto fedele alle bozze che abbiamo esaminato, confermando tra l’altro la disciplina sui certificatori, sull’autoproduzione di energia e sulla formazione. Vediamo nel dettaglio i punti salienti.
Oggetto e soggetti nel Piano Transizione 5.0
Come già sappiamo, il Piano Transizione 5.0 prevede incentivi, sotto forma di credito d’imposta, che ammontano a 6,3 miliardi di euro. L’agevolazione è infatti funzionale alla realizzazione di nuovi investimenti in strutture produttive italiane, nell’ambito di progetti di innovazione. A condizione che sia evidente (e certificata) una riduzione dei consumi energetici (articolo 2).
Tra i soggetti destinatari (articolo 3) ci sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Sono previsti i classici criteri di esclusione per i bandi pubblici (status societari, procedure concorsuali, destinazione sanzionatoria e inadempienze varie).
A tal proposito, il Decreto disciplina la questione delle attività direttamente connesse all’uso di combustibili fossili. Ad alcune tipologie di imprese energivore, ad esempio, sono preclusi gli incentivi, mentre altre non sono estromesse dalle restrizioni. Analogo discorso anche per le attività connesse ai rifiuti (discariche, inceneritori, trattamento meccanico biologico), ammesse al beneficio qualora il progetto di innovazione risulti green oriented.
Transizione 5.0, quali sono i progetti di innovazione?
Per poter richiedere il credito d’imposta è necessario un progetto di innovazione, come definito dall’articolo 4 del Decreto attuativo. Con avviamento dal 01 gennaio 2024 e conclusione entro il 31 dicembre 2025. È il comma 3 a chiarire cosa debba intendersi per “data di avvio” e cosa per “investimento completato”.
Il progetto dovrà avere ad oggetto un investimento in uno o più beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, come stabilito dall’articolo 6 (tra quelli indicati negli Allegati A e B della Legge 232/2016). Il progetto dovrà poi prevedere la realizzazione di un efficientamento energetico pari ad almeno il 3% dei consumi della struttura produttiva o almeno al 5% sul processo interessato dall’investimento.
Sono agevolabili anche altre tipologie di investimenti, ovvero quelli in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa (articolo 7), finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Sono ammissibili uno o più progetti di innovazione, con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. Entro il limite massimo e complessivo di 50 milioni per soggetto. L’articolo 5, poi, indica con precisione i progetti di innovazione non ammissibili, tra cui quelli che non rispettano il principio DNSH.
Il Decreto attuativo e la procedura di fruizione per Transizione 5.0
Con l’articolo 12 viene descritta minuziosamente la procedura di fruizione, partendo dalla trasmissione della comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione. E continuando con la successiva (30 giorni) comunicazione unica (e non due, come inizialmente ipotizzato), per confermare l’effettuazione degli ordini. A condizione che siano accettati dal venditore, con pagamento a titolo di acconto (20%).
Gli ordini non potranno essere diversi da quelli inizialmente indicati. E dovranno riguardare gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, gli investimenti in beni materiali destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Il GSE trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato (intero o ridotto). E quando il progetto di innovazione risulterà completato – non oltre il 28 febbraio 2026 – l’impresa invierà una comunicazione con ulteriori informazioni (comma 6 articolo 12), per la precisa individuazione del programma. Tra queste, anche gli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata (articoli 15, 16 e 17).
L’agevolazione sarà fruibile in una o più quote, entro il 31 dicembre 2025. Il quantum non utilizzato entro tale termine passerà agli anni successivi, in cinque quote di pari importo. Per le comunicazioni le imprese dovranno utilizzare modelli e istruzioni presenti sulla piattaforma informatica “Transizione 5.0”, sul portale del GSE. L’accesso è tramite SPID. Nel momento in cui si scrive la piattaforma è in fase di attivazione.
Cumulo e dicitura, le novità del Decreto attuativo Transizione 5.0
A condizione che la somma degli incentivi non superi il totale degli investimenti effettuati, l’articolo 11 stabilisce la cumulabilità del credito d’imposta con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali, che abbiano ad oggetto i medesimi costi. È la locuzione “finanziate con risorse nazionali” che fa la differenza: in bozza non c’era.
Non è quindi ammesso il cumulo con le altre misure finanziate dall’UE. Come invece già sapevamo, non è ammesso il cumulo con gli investimenti in beni nuovi strumentali (Legge 178/2020), con riferimento quindi al Piano Transizione 4.0. Analogo discorso anche in relazione al credito di imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno.
Arriva, però, un dettaglio nuovo sulla dicitura obbligatoria da inserire sui documenti di acquisto, con il diretto riferimento al Piano Transizione 5.0. Si rendeva infatti necessaria una menzione al Decreto 39/2024. Ma ciò era impossibile per le transazioni precedenti al 29 marzo 2024 (data di pubblicazione del Decreto). Ci pensa quindi il comma 3 dell’articolo 20: la dicitura diventa obbligatoria solo dopo la pubblicazione del Decreto attuativo in GU.
I dettagli già noti per il credito di imposta Transizione 5.0
Il Decreto, poi, norma una serie di aspetti che già abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi. Con l’articolo 10 conferma le aliquote per il credito d’imposta, funzionalmente ai costi di investimento per la riduzione dei consumi energetici. Restano tre le fasce, con tre differenti percentuali per quota di investimento.
Confermato il cambiamento relativo ai consumi energetici, anche con riferimento allo scenario controfattuale dell’articolo 9. Mentre, rispetto alla bozza, l’articolo 15 modifica la materia sulle certificazioni per il risparmio energetico e i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio. Questo ultimi cambiano e aumentano in numero.
Una scelta saggia, per velocizzare il processo in considerazione dell’elevatissimo numero di richieste previste, e da evadere entro fine 2025. Ok a EGE, ESCO, ingegneri (iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale), periti industriali con “comprovata esperienza”. Fuori, invece, gli organismi accreditati.
Invariato anche quanto avevamo scritto sull’autoproduzione di energia (articolo 7). Nessuna modifica per le agevolazioni, e una conferma per le cinque tipologie di investimenti. Idem per la formazione, destinataria di 630 milioni in credito d’imposta: tutto uguale a quanto anticipato.