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Piano Transizione 5.0: certificazioni e certificatori

In attesa del Decreto attuativo del MIMIT, che chiarirà diversi aspetti operativi del Piano Transizione 5.0, analizziamo le nuove modalità di comunicazione e il ruolo dei soggetti che attesteranno l’efficientamento energetico.

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Marianna Capasso

È passato più di un mese dalla pubblicazione, in GU, del DL PNRR quater (il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19): era il 2 marzo 2024. Entro 30 giorni da quella data il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con la collaborazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – avrebbe dovuto adottare un Decreto attuativo per chiarire una serie di punti relativi all’articolo 38, che istituisce il Piano Transizione 5.0.

In particolare, il comma 17 dell’articolo 38 rimanda all’atto normativo del Ministero, per contenuto, modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e della documentazione utilizzabile per ricevere il beneficio. Tra questi c'è anche l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Lo stesso Decreto attuativo dovrà specificare i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, le procedure di fruizione del credito d’imposta e l’individuazione dei requisiti, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post. Tuttavia, in attesa dei dettagli, l’articolo 38 (con i suoi numerosi commi) del DL PNRR quater offre uno scenario abbastanza chiaro, per certi versi.

Come cambia la “comunicazione” nel nuovo Piano Transizione 5.0?

Una delle principali novità apportate dal Piano Transizione 5.0 riguarda la comunicazione. Per accedere al beneficio, le imprese dovranno presentare, in via telematica, un'apposita documentazione su un modello disposto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE). Ma con una procedura diversa da quella per Transizione 4.0. Nel precedente Piano, infatti, la maggior parte delle agevolazioni veniva gestita da Invitalia.

Ora, invece, con il Piano Transizione 5.0 cambia il soggetto gestore e bisognerà produrre una serie di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente. Questi dovrà attestare (ex ante) il rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Successivamente (ex post), dovrà confermare l’effettiva realizzazione degli investimenti, secondo quanto inizialmente progettato, e soprattutto l’effettivo risparmio energetico.

La valutazione ex ante ed ex post

A cadenza periodica, il GSE riceverà la comunicazione relativa all’avanzamento dell’investimento. Funzionalmente a queste informazioni verrà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

Le certificazioni rilasciate dovranno quindi fotografare due diversi momenti. Ex ante andrà calcolata e attestata la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti. Ex post si deve valutare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione precedente.

Transizione 5.0: i certificatori imparziali e indipendenti

Ma chi rilascia le certificazioni ex ante ed ex post? Il Decreto Legge PNRR quater, quando si riferisce al Piano Transizione 5.0, parla di soggetti con caratteristiche di indipendenza e imparzialità, individuati dal futuro Decreto attuativo del MIMIT. Tuttavia, il comma 17 dell’articolo 38 ci offre ulteriori dettagli, riferibili però solo ai valutatori ex post, e non a quelli ex ante.

Il DL PNRR quater, infatti, annovera tra i soggetti abilitati al rilascio ex post:

Pertanto, indipendentemente da quello che stabilirà il futuro Decreto attuativo del MIMIT, le imprese potranno già individuare un EGE o una ESCo di riferimento. A condizione però che risulti imparziale, onorabile, professionale e soprattutto indipendente, senza cioè avere legami con la società che realizza l’investimento. Al netto di tutto ciò, nel prossimo dispositivo ministeriale saranno indicati anche altri soggetti.

La scelta del certificatore per gli investimenti di Transizione 5.0

Sempre in tema di certificatori riflettiamo sull'eventuale coincidenza tra soggetto ex ante e soggetto ex post. Sarebbe consigliato che sia lo stesso o conviene optare per due figure diverse? Ebbene, ragionando nel lungo periodo, la scelta dovrebbe ricadere sulla medesima figura.

Questo perché nel caso di una contestazione del MIMIT – relativa, ad esempio, a una riduzione del consumo tale da non rientrare nei range previsti dall’incentivo – la responsabilità sulla effettiva misurazione ricadrebbe sullo stesso soggetto. In caso diverso, con due certificatori differenti, quale delle due valutazioni sarebbe allora corretta? I tempi per dimostrare la validità della domanda si allungherebbero, a discapito dell’impresa.

C’è poi anche un altro aspetto da valutare. Ragionando in maniera contraria, ovvero nel caso in cui la riduzione del consumo sia superiore a quanto inizialmente calcolato nella certificazione ex ante, ci si domanda se spetterà un incentivo maggiore. In attesa dei chiarimenti del MIMIT, la risposta pare essere negativa, in tal senso. Dovrebbe restare valida la primordiale comunicazione fatta al GSE, nella prenotazione delle risorse finanziarie.

A questi, e agli ulteriori dubbi, risponderemo appena sarà pubblicato il testo del Decreto attuativo, in fase di emanazione. Intanto, tutto quello che vorreste sapere sul Piano Transizione 5.0 lo trovate in questo primo Podcast di Automazionenews.

Piano Transizione 5.0: certificazioni e certificatori - Ultima modifica: 2024-04-03T17:07:54+02:00 da Marianna Capasso