Marco Belardi è Consulente MIMIT, Direttore Tecnico Business Unit Industria 4.0 e Transizione 5.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico. Ricopre anche il ruolo di Presidente UNI CT (Commissione Tecnica) 519 "Tecnologie abilitanti per Industry 4.0".
Qui Marco Belardi risponde ad alcuni quesiti sul Piano Transizione 5.0, in attesa che la bozza del Decreto Attuativo Transizione 5.0 sia approvata. Fra i temi affrontati ci sono periodo e termine ultimo di effettuazione, comunicazione ex ante, preventiva e di completamento. Ci sono poi quesiti su impianti fotovoltaici, formazione, ruolo del GSE, investimenti esclusi. Infine, macchine alimentate a combustibile fossile, processo interessato e conferma accettazione domanda.
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FAQ Piano Transizione 5.0
In cosa consiste l'obbligo di conferma della prenotazione effettuata con la comunicazione ex ante?
Nel caso in cui il GSE confermi la validità della prenotazione effettuata con la comunicazione ex ante, tramite l'apposita piattaforma di imminente pubblicazione, le imprese devono comunicare, entro 30 giorni dalla conferma, quanto necessario a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 sia per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a).
Esistono vincoli temporali all’inoltro della comunicazione preventiva prevista dall’art. 6 del Decreto Legge 39 del 29 marzo 2024 convertito con modificazioni dalla Legge del 23 maggio 2024, n. 67 (in G.U. 28.05.2024, n. 123)?
La comunicazione preventiva, prevista per gli investimenti avviati successivamente al 30 marzo 2024, deve essere effettuata prima della comunicazione di completamento e possibilmente (ma non tassativamente) appena l’ordine accettato dal fornitore sia disponibile.
Nel caso di investimenti realizzati in periodi temporali differenti, le comunicazioni di completamento successive devono riferirsi ai singoli investimenti o essere “cumulative”?
In attesa di conferme dal GSE si ritiene conveniente l’inoltro di comunicazioni cumulative in grado di “fotografare” lo stato dei flussi in essere alla data dell’ultima comunicazione.
Cosa succede dopo l’inoltro della domanda ex ante effettuato attraverso la piattaforma del GSE?
Entro cinque giorni dal ricevimento della domanda il GSE, verificata la completezza della documentazione, confermerà l’accettazione della domanda (se giunta in tempo utile prima dell’esaurimento delle risorse). Successivamente all’accettazione della domanda, l’impresa è tenuta a inoltrare e dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 sia per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito di imposta, pena la decadenza dal beneficio.
Qual è il periodo entro il quale gli investimenti devono essere effettuati per accedere all'incentivo Transizione 5.0?
La Legge di conversione del Decreto Legge del 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus) conferma l'ammissibilità degli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025. È comunque necessario che l'avvio dell'investimento, inteso quale data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, sia successivo al 1° gennaio 2024.
Quali sono i costi sono agevolati per la formazione con l'incentivo Transizione 5.0?
I costi agevolati sono quelli relativi alle spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Questi costi sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati in beni/software 4.0 e fino a un importo massimo di 300.000 euro. Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni che verranno individuati dal MIMIT nel decreto attuativo.
Tra gli investimenti ammissibili previsti dall’incentivo Transizione 5.0 ci sono i c.d. investimenti trainati del comma 5. In particolare, il comma 5 a) prevede la possibilità di agevolare beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, tra i quali gli impianti fotovoltaici. Sono richieste delle caratteristiche specifiche ai pannelli utilizzabili per la realizzazione degli stessi?
Sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Legge del 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legge del 9 dicembre 2023, n. 181 (convertito con modificazioni dalla Legge del 2 febbraio 2024, n. 11, in G.U. 07.02.2024, n. 31), sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12. I moduli ammissibili (diversamente gli impianti non saranno agevolabili) sono i seguenti: a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
Ci sono tipi di investimenti esclusi a priori?
Il comma 6 dell’art. 38 del Decreto Legge n. 19/2024 stabilisce che, per garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (principio DNSH) non sono agevolabili gli investimenti destinati ad: a) attività direttamente connesse ai combustibili fossili; b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1.357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente. Sono esclusi anche gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Le macchine agricole e quelle per movimento terra che possono usare carburante sono ammissibili a Transizione 5.0?
Si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:
1) l’utilizzo di combustibili fossili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile.
2) L’acquisto di tali beni deve essere funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti (Art. 5 lett a) punto 2).
Che cosa si intende per “processo interessato” dall’investimento? Si intende l’intera trasformazione da materia prima a prodotto finito oppure specifiche fasi di lavorazione?
Il processo interessato è quello al quale è destinato il bene strumentale 4.0 oggetto di investimento. Il perimetro del processo è da valutarsi in ogni caso specifico per determinare quali fasi dello stesso siano coinvolte nella valutazione del risparmio energetico conseguibile. La trasformazione della materia prima in semi lavorato o prodotto finito, che tra l’altro non esiste nei processi finalizzati alla produzione di servizi, non è necessariamente l’elemento che determina il perimetro del processo interessato. Il futuro decreto porterà comunque necessari elementi di chiarimento.
Il GSE si limita a verificare la correttezza formale della documentazione a corredo della domanda presentata o avrà anche facoltà di valutare il merito della stessa ed eventualmente respingerla?
Il ruolo del GSE è duplice. In una prima fase farà solo la verifica formale sulla completezza della documentazione e sulla disponibilità delle somme. A campione invece saranno effettuati anche dei controlli per verificare la congruità tra l’obiettivo di risparmio energetico dichiarato e la tipologia degli investimenti effettuati e per rilevare eventuali discrasie tra i contenuti delle comunicazioni “ex ante” ed “ex post”
Qual è il termine ultimo entro il quale devono essere completati gli investimenti?
Il termine ultimo per l'effettuazione degli investimenti è il 31 dicembre 2025. Entro tale data l'impresa deve avere completato l'effettuazione di tutti gli investimenti previsti dal programma di investimento sostenuto dalla domanda di incentivo. Entro la stessa data l'impresa deve aver completato gli adempimenti correlati alla comunicazione ex post e aver inoltrato almeno un F24 con una compensazione anche parziale del credito spettante.