INDUSTRIA 5.0

Che cos'è, cosa cambia da Industria 4.0, le tecnologie abilitanti e gli incentivi del Piano Transizione 5.0

Indice dei contenuti

Cos’è Industria 5.0

L’attuale Quarta rivoluzione industriale si fonda sul concetto di digitalizzazione e fa riferimento a termini chiave come automazione, intelligenza artificiale (AI), dispositivi connessi, analisi dei dati, sistemi cyberfisici e trasformazione digitale. Il paradigma Industria 5.0 sposta invece l’attenzione a un concetto più ampio, che va oltre le tecnologie per l’industria e i processi di produzione, per arrivare a un approccio incentrato sull’Uomo con un focus specifico sulla resilienza e sulla sostenibilità. Sono infatti tre le strategie principali alla base di Industria 5.0. Queste strategie corrispondono alle tre priorità definite dalla Commissione Europea già per gli anni 2019-2024. La prima, An Economy that works for People, suggerisce un approccio incentrato sulle persone e sulle tecnologie digitali, per riqualificare i lavoratori europei, in particolare in tema di competenze digitali. La seconda, A Europe fit for Digital Age, mette in evidenza un’industria competitiva a livello globale, accelerando gli investimenti in ricerca e innovazione. La terza, The European Green Deal, si riferisce a un’industria efficiente sotto il profilo delle risorse e in transizione verso un’economia circolare. Riassumiamo, quindi, le tre strategie in ottica Industria 5.0.

  • Metrica umano-centrica. Le aziende, oltre a creare vantaggio e valore competitivo per i clienti, si impegnano anche per generare valore aggiunto per i lavoratori.
  • Resilienza. Oltre a concentrarsi su crescita ed efficienza, le organizzazioni resilienti cercano di anticipare le crisi e reagire ad esse in modo virtuoso, trasformando processi e strategie.
  • Sostenibilità. Industria 5.0 sposta gli interventi in tema di sostenibilità dalla riduzione, o mitigazione degli impatti, agli sforzi concreti per creare un cambiamento positivo.

SPOTLIGHT 5.0

Servitizzazione: le opportunità per i costruttori di macchine nell’era Industria 5.0

La servitizzazione introduce ottime opportunità di business sia per gli utilizzatori sia per i costruttori di macchine industriali. Diventa necessario però saper scegliere le tecnologie e il partner giusti prima di adottare questo modello.

La fabbrica del futuro, tra umanocentrismo e rivoluzione robotica

L'umanocentrismo, ovvero l'approccio che mette le persone al centro del processo di produzione, è uno dei pilastri di Industria 5.0. Ecco come Bosch Rexroth interpreta questo approccio, con un nuovo AMR.

Sistemi di azionamento e criopompe per le stazioni di rifornimento di idrogeno

In collaborazione con i partner, Bosch Rexroth sta sviluppando sistemi di azionamento per compressori e criopompe per garantire il funzionamento efficiente delle stazioni di rifornimento di idrogeno.

Industria 5.0: le soluzioni Bosch Rexroth per l’evoluzione delle macchine utensili

Bosch Rexroth supporta l'evoluzione delle macchine utensili con robot, soluzioni meccatroniche e sistemi di misura integrati, per una produzione industriale a prova di Industria 5.0.

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Industria 5.0: cosa cambia rispetto a Industria 4.0

Il paradigma Industria 4.0 si focalizza sulla connettività e sull’uso efficiente dei dati per ottimizzare i processi, con l’obiettivo di aumentare la produttività. Industria 5.0 sta cambiando questo paradigma, affiancando all’enfasi sulla tecnologia l’idea di una nuova, più spinta collaborazione tra esseri umani e macchine. Nello schema a lato e nella tabella sottostante, emergono le principali differenze fra i due paradigmi.

Industria 50 pillar page
Le cinque rivoluzioni industriali (fonte: Adel, A. Future of Industry 5.0 in society: human-centric solutions, challenges and prospective research areas. J. Cloud. Comp. 11, 40, 2022)

Un confronto fra Industria 4.0 e Industria 5.0

Industria 4.0 Industria 5.0
Focus Automazione e tecnologia per il miglioramento dell’efficienza nella produzione Creazione di processi produttivi sostenibili e rispettosi dell’ambiente
Enfasi Utilizzo di dati e informazioni per ottimizzare i processi Importanza dell’interazione e della collaborazione umana
Competenze IoT, AI, ML per l’automazione delle attività e delle decisioni Combinazione di tecnologie avanzate con capacità umane e creatività
Utilizzo Robot e macchine autonome per compiti ripetitivi, pericolosi o di precisione Sviluppo di nuove abilità e competenze tra le persone
Contesto Fabbriche intelligenti per l’auto-ottimizzazione dei processi produttivi Sistemi di produzione integrati e flessibili per adattarsi alle esigenze dei clienti e alle tendenze del mercato
Tecnologie Digital twin e strumenti di simulazione per l’ottimizzazione dei processi produttivi Tecnologie avanzate, come AI, AI generativa, nanotecnologie e biotecnologie per la creazione di nuovi materiali e prodotti
Efficienza Manutenzione predittiva, monitoraggio remoto e analisi dei dati in tempo reale per il miglioramento dell’efficienza e la riduzione dei costi Priorità alla sostenibilità e alle pratiche di produzione etiche per ridurre al minimo gli sprechi e ridurre l’impatto ambientale

Industria 5.0 nel 2024: a che punto siamo e le prospettive 2025

Secondo un’indagine presentata nell’aprile 2024 dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano e basata su un campione di 221 aziende produttrici di macchinari connessi, la metà delle aziende (51%) ha accesso ai dati raccolti da macchinari/impianti connessi in funzione dai clienti. Alla domanda se i dati raccolti sono utilizzati per sviluppare versioni migliorative del macchinario/impianto, il 32% risponde in modo affermativo, ma senza adozione di Digital Twin. Il 31% invece non lo sta facendo, ma ha in programma l’uso futuro. Un 17% non ha piani di sviluppo in questo senso. Solo un 10% usa già i dati sfruttando anche il Digital Twin. L’utilizzo dei dati non cresce nel tempo: i risultati del 2023 sono in linea con quelli del 2022. Questo è dunque lo stato della transizione verso Industria 4.0, premessa del successivo paradigma evolutivo Industria 5.0.

Per quanto riguarda le prospettive future, Allied Research ha recentemente condotto un sondaggio sul futuro della produzione, indagando quando si prevede una transizione di massa del paradigma Industria 5.0. Su un campione di 280 rispondenti, quasi il 39% ritiene che Industria 5.0 sarà già pienamente operativa entro il 2025, mentre il 43% pensa che servirà più tempo e indica la data del 2030 per un utilizzo diffuso. Circa il 18% degli intervistati assume una posizione ancora più cauta, suggerendo che, a causa di ostacoli tecnici (come il perfezionamento dell’AI o un’integrazione più fluida dei dispositivi IoT) e normativi, l’obiettivo vada spostato oltre il 2030.

I pilastri di Industria 5.0: automazione avanzata e digitalizzazione, collaborazione uomo-macchina, sostenibilità

L’automazione, tema fondante di Industria 4.0, svolgerà un ruolo centrale anche nel futuro di Industria 5.0. In particolare, l’importanza dell’intelligenza artificiale (AI) continuerà ad aumentare. E non solo per integrare il lavoro umano, ma anche per migliorare i processi decisionali nelle aziende, ottimizzare i processi produttivi o abilitare strategie di manutenzione predittiva.

Le persone non saranno sostituite dalle macchine. Queste ultime diventano sempre più dei partner attivi nella produzione. Lo faranno fornendo supporto e assistenza agli operatori umani, automatizzando compiti ripetitivi o pericolosi, liberando da attività monotone e consentendo di concentrarsi su compiti ad alto valore aggiunto.

Infine, Industria 5.0 pone una forte enfasi sulla sostenibilità. Ciò implica l’adozione di tecnologie e processi produttivi che minimizzino l’impatto ambientale e promuovano la riduzione degli sprechi.

VIDEO GALLERY

Video | L’automazione industriale è senza limiti con Bosch Rexroth

Nei progetti di automazione industriale, Bosch Rexroth affianca le aziende con architetture aperte, integrate e connesse a tutti i livelli.

Video | Bticino sceglie gli Active Shuttle di Bosch Rexroth per l’intralogistica

Bticino ha scelto ActiveShuttle di Bosch Rexroth per automatizzare le operazioni nel proprio magazzino. Ci racconta i risultati, in termini di prestazioni e sicurezza.

Video | Sistema a levitazione senza contatto Bosch Rexroth ctrlX FLOW6D

Questo sistema planare rappresenta la spina dorsale di una produzione flessibile ed efficiente. Agisce con sei gradi di libertà ad alta velocità, senza alcun attrito.

Le principali tecnologie abilitanti Industria 5.0

Intelligenza artificiale e Machine learning

Con il termine intelligenza artificiale si fa riferimento a una serie di modelli, algoritmi e tecnologie che permettono di riprodurre l’interazione, il ragionamento e l’apprendimento umani. Attraverso l’elaborazione di grandi quantità di dati questi modelli derivano le proprie capacità di comprensione e ragionamento. Il Machine Learning (ML) è un sottoinsieme dell’intelligenza artificiale (AI) che si occupa di creare sistemi che apprendono o migliorano le prestazioni in base ai dati che utilizzano.

Digital Twin

Si tratta di modelli digitali di un macchinario o di un intero impianto grazie ai quali è possibile testare e ottimizzare i processi prima della loro realizzazione fisica, implementare correzioni senza affrontare gli ingenti costi derivanti dal learning-by-doing, ridurre il tempo di setup della macchine e incrementare la qualità complessiva della produzione.

Robotica collaborativa

La robotica collaborativa (cobot) introduce la condivisione di uno spazio di lavoro tra essere umano e robot in modo efficiente e sicuro. Questo è favorito dall’adozione di algoritmi di intelligenza artificiale sui sistemi robotici, che sono in grado di percepire lo spazio circostante. I cobot hanno un elevato grado di autonomia, sono interattivi e operano come unità di lavoro integrata che permette di operare al fianco della forza lavoro umana per svolgere compiti gravosi o pericolosi.

Internet of Things (IoT)

Il concetto di Internet of Things (IoT) fa riferimento all’inserimento di componenti e dispositivi digitali all’interno di oggetti fisici (ad esempio, i macchinari) rendendoli “intelligenti” e in grado di comunicare e interagire tra loro e con il mondo circostante. Di fatto si tratta di soluzioni tecnologiche che possono collegare a Internet qualsiasi tipo di dispositivo.

Software di monitoraggio avanzato

Una delle maggiori problematiche che oggi sorgono all’interno delle fabbriche è quella di avere sotto controllo i svariati aspetti della produzione in tempo reale. Il MES (Manufacturing Execution System) è un sistema di gestione, schedulazione e controllo della produzione che favorisce la connessione di dati di pianificazione (organizzati tipicamente in un sistema ERP) con i dati di fabbrica. Nel contesto attuale, caratterizzato da lead time ridotti e da un’alta domanda di prodotti personalizzati, introdurre il MES permette di ottimizzare i processi e digitalizzare la produzione ottenendo un maggiore controllo su tutte le risorse.

Cybersecurity

In un mondo produttivo totalmente connesso come quello prospettato dal paradigma Industria 5.0, cresce l’importanza della tecnologie che fanno capo alla cybersecurity per garantire all’azienda la sicurezza delle informazioni rilevanti per il business. In generale, il termine cybersecurity indica l’insieme delle tecnologie (processi, prodotti e standard) indirizzate alla protezione dei sistemi informatici da attacchi che possono portare alla perdita o alla compromissione di dati e informazioni. Di fatto, oggi, qualsiasi dispositivo connesso a Internet è in linea di principio violabile. Da qui la necessità di proteggere i sistemi industriali dalle minacce informatiche, di comunicazioni sicure e affidabili, di una gestione sicura dell’identità e degli accessi di macchine e utenti.

Idrogeno ed elettrificazione

La “decarbonizzazione” dell’economia rappresenta oggi uno degli obiettivi principali che guidano la transizione energetica a livello globale. In questo scenario, l’Europa si colloca in una posizione di “avanguardia”. Ha infatti introdotto, attraverso il “Green New Deal”, l’obiettivo di azzerare completamente le emissioni nette di Green House Gas (GHG) al 2050, con una milestone intermedia al 2030 che prevede una riduzione delle emissioni pari al 55% rispetto ai valori del 1990 (Fit for 55). La visione complessiva è quella di un mondo in cui il fabbisogno energetico venga ridotto grazie a misure di efficienza e in cui l’energia proveniente da risorse rinnovabili sia disponibile in quantità sufficienti e a prezzi accessibili.

Le soluzioni e le tecnologie per l’elettrificazione, il collegamento in rete e l’automazione sono la chiave. Numerosi sono gli investimenti già avviati per l’impiego sostenibile dell’idrogeno: serviranno a produrlo con fonti rinnovabili abbassandone i costi e migliorando la sicurezza, in modo da renderlo un vettore sicuro di energia pulita.

La persona al centro: verso nuovi scenari di collaborazione uomo-macchina

Il paradigma Industria 5.0 si focalizzerà sulla collaborazione tra esseri umani e macchine per consentire alle persone di sfruttare appieno le proprie competenze e rendere il lavoro più sicuro, più efficiente e più significativo. Tutto ciò promuovendo il fatto che l’operatore umano si distingue dalla macchina per diverse abilità uniche e non riproducibili, come le sue capacità di risoluzione dei problemi, creatività, intuito e adattabilità, che attribuiscono all’essere umano un ruolo centrale nella produzione.

Dalla relazione macchina-macchina a quella uomo-macchina

Se Industria 4.0 ha posto la sua enfasi sull’interconnessione fra le macchine e sulla creazione di un flusso continuo di dati attraverso l’intera azienda, Industria 5.0 intende invece promuovere la relazione uomo-macchina in modo nuovo. Questa relazione ora si definisce attraverso il riconoscimento delle competenze uniche di entrambe le parti per sfruttare e valorizzare i loro punti di forza combinati e raggiungere nuovi livelli di produttività, flessibilità e innovazione.

Formazione continua e sviluppo competenze

Per realizzare il processo di trasformazione digitale in ottica Industria 4.0 o Industria 5.0, dovrebbe essere prestata la dovuta attenzione a diversi ambiti chiave della formazione, intesa sia come sviluppo di competenze che come formazione continua e aggiornamento. Ambiti di interesse sono ad esempio l’ICT (programmazione e sviluppo software, gestione dei dati e sicurezza informatica), quello dell’intelligenza artificiale, della cybersecurity, cruciale per proteggere infrastrutture digitali e dati sensibili, IoT, analisi di dati e business intelligence, essenziali per prendere decisioni informate e guidare l’innovazione.

Gli incentivi del Piano Transizione 5.0

La ricerca e l’innovazione rappresentano il motore per la transizione, come confermato anche dal Paper della Commissione europea, di gennaio 2021: “Industry 5.0: verso una industria europea sostenibile, human centric e resiliente”. Nell’ambito della sostenibilità, l’attenzione si focalizza su economia circolare ed efficienza energetica. È proprio partendo da questo obiettivo che nasce il Piano Transizione 5.0, con il passaggio dei processi produttivi verso un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili, per un risparmio a tutela dell’ambiente. Nel dettaglio, il Piano Transizione 5.0 prende forma nel mese di novembre 2023, quando la Commissione europea approva la modifica strutturale e sostanziale del PNRR italiano, con l’introduzione della Missione numero 7, RePowerEU. La nuova Missione prevede l’Investimento 15 (M7, I15), ovvero Transizione 5.0, al quale sono destinati 6,3 miliardi di euro da utilizzare in crediti d’imposta.

Pillole di Transizione 5.0

Filiera idrogeno: rifornimenti più sicuri grazie alle criopompe

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Transizione 5.0: a che punto siamo con il Decreto Attuativo e il fotovoltaico

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L’articolo 38 del Decreto PNRR quater e il Decreto attuativo del MIMIT

Con il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, anche noto come DL PNRR quater – convertito poi in Legge il 29 aprile 2024 – si dà il via all’iter previsto nel Piano Transizione 5.0. In particolare, è l’articolo 38 a disciplinare la materia. Questo recita infatti che, per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese in linea con l’Investimento 15 “Transizione 5.0”, della Missione 7 – REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0. Ma è il Decreto attuativo del MIMIT a rendere operative le agevolazioni. Ai beneficiari verrà quindi riconosciuto un credito di imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati a condizioni stabilite, in progetti di innovazione di tre tipi (investimenti in beni digitalibeni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, ad esclusione delle biomasse, formazione).

I destinatari del Piano Transizione 5.0

L’incentivo è destinato a tutte le imprese residenti nel territorio italiano e alle stabili organizzazioni anche di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Per poter usufruire del credito di imposta, i destinatari dovranno effettuare nuovi investimenti in strutture situate in Italia. Dal piano agevolativo sono escluse le imprese in liquidazione volontaria o coatta amministrativa, in fallimento e concordato preventivo (senza continuità aziendale), o sottoposte ad altra procedura concorsuale. Allo stesso modo sono escluse le compagini colpite da sanzioni interdittive (ex D. Lgs 231/2001). Le imprese destinatarie dovranno assicurare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a favore dei lavoratori.

Lo schema degli incentivi e il credito di imposta

Dei totali 11,8 miliardi della Missione 7 – RePowerEU, all’Investimento 15 sono destinati 6,3 miliardi di euro, suddivisi in base a tre differenti tipologie di investimenti.

Gli investimenti agevolabili e le limitazioni

La prima riguarda i beni digitali, ovvero i beni strumentali materiali 4.0 e i beni strumentali immateriali 4.0, riportati negli Allegati A e B della Legge 232/2016. Questi dovranno risultare interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le imprese che operano in tal senso riceveranno, cumulativamente, crediti d’imposta per 3,78 miliardi. Agli investimenti in beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, ad esclusione delle biomasse, sono destinati 1,89 miliardi. Per la formazione del personale, nell’ambito di competenze per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, la destinazione ammonta a 630 milioni, ma la spesa non potrà superare i 300mila euro ed essere superiore al 10% degli investimenti effettuati nei beni digitali.

Le nove aliquote e i tre scaglioni di investimento

L’agevolazione sarà richiedibile solo qualora, con l’investimento, si realizzi un efficientamento energetico con una riduzione pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o almeno al 5% sul processo interessato dall’investimento. Come stabilito dal combinato disposto del comma 7 e comma 8 dell’articolo 38 , e come confermato dall’articolo 10 del Decreto attuativo, sono nove le diverse percentuali agevolative. Esse variano a seconda della riduzione energetica e funzionalmente all’intensità dell’investimento (quota). Quest’ultimo fa riferimento a tre scaglioni: fino a 2,5 milioni, da 2,5 milioni fino a 10 milioni, e oltre. Il credito di imposta viene quindi riconosciuto sul 35% della spesa per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, sul 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e sul 5% della spesa per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro, fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, per ciascun beneficiario. Il valore della percentuale sale al 40, al 20 e al 10% qualora la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia superiore al 6% o superiore al 10% nei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento. Le percentuali crescono ulteriormente (al 45%, al 25 e 15) nel caso in cui la riduzione sia, alternativamente, superiore al 10% per i consumi energetici della struttura, e al 15% nei consumi energetici dei processi.

La cumulabilità con le altre agevolazioni

A condizione che la somma degli incentivi non superi il totale degli investimenti effettuati, l’articolo 11 del Decreto attuativo stabilisce la cumulabilità del credito di imposta con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali, che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Non è quindi ammesso il cumulo con le altre misure finanziate dall’UE. Non c’è cumulo, poi, con le agevolazioni per gli investimenti in beni nuovi strumentali previsti della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in riferimento quindi al Piano Transizione 4.0. Ugualmente, non è ammessa la cumulabilità con il credito di imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno.

È invece possibile prevedere il cumulo con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, ma la somma degli incentivi non potrà però superare il totale degli investimenti effettuati. In linea generale, dunque, la cumulabilità è ammessa anche per altri casi non normati dall’articolo 38, in linea però con quanto stabilito dalle Leggi nazionali ed europee.

La questione del risparmio energetico

L’investimento 15 della Missione 7 ha l’obiettivo di sostenere la transizione energetica dei processi produttivi verso un modello di produzione efficiente, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

Gli obiettivi di efficientamento energetico

In linea con i target del PNRR, si realizzerà un risparmio energetico nel consumo finale di energia pari a 0,4 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) nel periodo 2024-2026. Il credito di imposta, come sopra rappresentato, è infatti legato alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3%) o al risparmio energetico nei processi (almeno del 5%) grazie agli investimenti. Si tratta di soglie minime. Tuttavia, considerando la premialità delle percentuali – che aumentano in base al miglioramento certificato dell’efficienza energetica – le imprese potrebbero essere spinte a fare sempre più, contribuendo al veloce raggiungimento degli obiettivi climatici. Secondo l’articolo 9 del Decreto attuativo, la comparazione della riduzione (partendo dal 3 e dal 5%) si calcola con riferimento ai medesimi valori registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, tenendo in considerazione anche l’aumento del volume produttivo o eventuali condizioni esterne che influirebbero sui valori. Ci sono poi le imprese che non dispongono di dati per la misurazione diretta, o quelle costituite da almeno 6 mesi ma non più di 12, non i possesso quindi di valori annuali. Nel primo caso si procederà con una stima dei consumi. Nel secondo, il Decreto stabilisce che andranno verificati i consumi energetici dei mesi “noti”, e proiettati su un arco temporale annuale.

Le condizioni di accesso e il ruolo del GSE (Gestore Servizi Energetici)

L’articolo 38 stabiliva che, per richiedere il credito di imposta, le imprese dovessero presentare, in via telematica, una apposita documentazione al GSE. Con l’articolo 12 del Decreto attuativo viene descritta minuziosamente la procedura di fruizione, partendo dalla trasmissione della comunicazione preventiva del progetto di innovazione. E continuando con la successiva comunicazione, nei successivi 30 giorni, per confermare l’effettuazione degli ordini – accettati dal venditore, con pagamento a titolo di acconto (20%). Ricevuta la richiesta, il GSE trasmette all’impresa la conferma dell’importo prenotato e, al completamento del progetto di innovazione (non oltre il 28 febbraio 2026), l’impresa invierà una comunicazione con ulteriori informazioni per la precisa individuazione del programma (come stabilito dal comma 6 del suddetto articolo 12). Per le comunicazioni le imprese dovranno utilizzare modelli e istruzioni presenti sulla piattaforma informatica “Transizione 5.0” sul portale del GSE, con accesso tramite SPID.

L’iter operativo e il futuro del sistema agevolativo

Il Decreto attuativo del MIMIT riporta le modalità attuative delle disposizioni stabilite dall’articolo 38, rendendo operativo il Piano Transizione 5.0, dopo un’attesa durata cinque mesi. L’atto sarebbe infatti dovuto arrivare entro i primi giorni di aprile 2024, ovvero entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 39/2024. Nel mese di giugno 2024 il Decreto, sotto forma di bozza, è stato sottoposto ai diversi Ministeri interessati (MASE e MEF), per poi passare alla Corte dei Conti. È stato poi adottato il 24 luglio 2024, come risulta dal portale del Dipartimento per il programma di Governo con pubblicazione in GU del 6 agosto 2024. Dal 7 agosto, invece, è stata attivata la piattaforma informatica “Transizione 5.0”, sul portale del GSE, per la prenotazione degli incentivi. Sulla medesima piattaforma, poi, è possibile anche presentare le comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione. Questo, dal 12 settembre 2024.

I chiarimenti del MIMIT, dalla Circolare operativa alle FAQ

Il 16 agosto 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare operativa. L’atto, composto da oltre 190 pagine, fornisce i chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa. Inoltre, con il medesimo obiettivo, il MIMIT ha pubblicato diverse tornate di FAQ. Per rispondere alle domande più comuni: procedura di accesso, distinzione tra beni materiali e immateriali, formazione, cumulabilità, determinazione dell’importo, impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, calcolo del risparmio energetico e così via. Ma anche per chiarire alcune specifiche casistiche sottoposte dalle aziende. Le prime FAQ risalgono agli inizi di ottobre 2024, mentre le ultime al 2 novembre 2024.

Piano Transizione 5.0: entro fine 2024, possibili modifiche ad aliquote, soglie di investimento e classi di efficientamento

Il Piano Transizione 5.0 dispiegherà i suoi effetti fino a fine 2025, ma agli inizi di novembre 2024 risultavano prenotati meno di 300 milioni. Ancora, quindi, sono disponibili circa 6,1 miliardi di euro, dei totali 6,3. Questo scarso entusiasmo, da parte delle aziende, ha spinto il MIMIT a ipotizzare una revisione, a stretto giro, con una possibile modifica delle aliquote. In contemporanea, durante l’iter di approvazione del Decreto Fiscale (DL 155 del 19 ottobre 2024 – che si concluderà non oltre il 18 dicembre 2024 – è stato proposto un emendamento al nuovo sistema di incentivi 5.0. Presentata in Commissione Bilancio al Senato, la modifica riguarda l’articolo 8 dell’atto in questione. Con l’emendamento 14 potrebbero cambiare le soglie di investimento previste dal Piano Transizione 5.0. Non più tre ma due. Si ridurrebbe anche il numero delle classi di efficientamento, che passerebbe da nove a sei. Possibili novità anche per i pannelli fotovoltaici (con l’ipotesi di una maggiorazione) e per la cumulabilità con gli investimenti nella ZES Sud. Solo ipotesi, al momento. Anche se, effettivamente, il Piano Transizione 5.0 non sembra decollare, come da aspettative. Ragion per cui, molto probabilmente, nei prossimi mesi potrebbero esserci importanti cambiamenti.

L'esperto risponde

Marco Belardi

Consulente MIMIT, Direttore Tecnico Business Unit Industria 4.0 e Transizione 5.0 del Polo Tecnologico Alto Adriatico e Presidente UNI CT 519 "Tecnologie abilitanti per Industry 4.0"

La Legge di conversione del Decreto Legge del 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus) conferma l'ammissibilità degli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025. È comunque necessario che l'avvio dell'investimento, inteso quale data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, sia successivo al 1° gennaio 2024.

Nel caso in cui il GSE confermi la validità della prenotazione effettuata con la comunicazione ex ante, tramite l'apposita piattaforma di imminente pubblicazione, le imprese devono comunicare, entro 30 giorni dalla conferma, quanto necessario a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 sia per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a).

Bisogna considerare le varie casistiche: per le imprese che hanno a disposizione i dati basterà fare un confronto con i consumi energetici dell’esercizio precedente. Ci sono poi imprese che non dispongono di dati per la misurazione diretta. L’impresa potrà fare una stima dei consumi sulla base dei dati tracciabili. Caso di sostanziale variazione dei processi produttivi o dei prodotti o dei servizi da almeno sei mesi, solo in questi casi i dati vengono proiettati in avanti sull’intero anno. Oppure per le imprese di nuova costituzione bisogna fare riferimento allo scenario controfattuale rappresentato dall’individuazione di tre beni simili sul mercato europeo nei cinque anni precedenti. Di questi tre beni l’impresa deve reperire i dati di consumi energetici e fare una media.

Se è maggiore vale la cifra comunicata ex ante, se è inferiore si terrà come riferimento quella minore.

La comunicazione preventiva, prevista per gli investimenti avviati successivamente al 30 marzo 2024, deve essere effettuata prima della comunicazione di completamento e possibilmente (ma non tassativamente) appena l’ordine accettato dal fornitore sia disponibile.

In attesa di conferme dal GSE si ritiene conveniente l’inoltro di comunicazioni cumulative in grado di “fotografare” lo stato dei flussi in essere alla data dell’ultima comunicazione.

Sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Legge del 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legge del 9 dicembre 2023, n. 181 (convertito con modificazioni dalla Legge del 2 febbraio 2024, n. 11, in G.U. 07.02.2024, n. 31), sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12. I moduli ammissibili (diversamente gli impianti non saranno agevolabili) sono i seguenti: a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

I costi agevolati sono quelli relativi alle spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Questi costi sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati in beni/software 4.0 e fino a un importo massimo di 300.000 euro. Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni che verranno individuati dal MIMIT nel decreto attuativo.

Sì, sono obbligatorie le 4 ore per il modulo green e le 4 ore per il digitale.

Il comma 6 dell’art. 38 del Decreto Legge n. 19/2024 stabilisce che, per garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (principio DNSH) non sono agevolabili gli investimenti destinati ad: a) attività direttamente connesse ai combustibili fossili; b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1.357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente. Sono esclusi anche gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sì, le macchine agricole, in quanto rientranti nell’allegato A, sono agevolabili. Le esclusioni previste dal comma 6 e in relazione al rispetto del principio DNSH finalizzato a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 non si riferiscono alle macchine e ai beni di cui all’allegato A, che potranno essere alimentate a combustibile fossile.

Il processo interessato è quello al quale è destinato il bene strumentale 4.0 oggetto di investimento. Il perimetro del processo è da valutarsi in ogni caso specifico per determinare quali fasi dello stesso siano coinvolte nella valutazione del risparmio energetico conseguibile. La trasformazione della materia prima in semi lavorato o prodotto finito, che tra l’altro non esiste nei processi finalizzati alla produzione di servizi, non è necessariamente l’elemento che determina il perimetro del processo interessato. Il futuro decreto porterà comunque necessari elementi di chiarimento.

Il ruolo del GSE è duplice. In una prima fase farà solo la verifica formale sulla completezza della documentazione e sulla disponibilità delle somme. A campione invece saranno effettuati anche dei controlli per verificare la congruità tra l’obiettivo di risparmio energetico dichiarato e la tipologia degli investimenti effettuati e per rilevare eventuali discrasie tra i contenuti delle comunicazioni “ex ante” ed “ex post”

Entro cinque giorni dal ricevimento della domada il GSE, verificata la completezza della documentazione, confermerà l’accettazione della domanda (se giunta in tempo utile prima dell’esaurimento delle risorse). Tra le comunicazioni periodiche che, successivamente all’accettazione della domanda, l’impresa è tenuta a inoltrare è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 sia per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito di imposta, pena la decadenza dal beneficio.

Il termine ultimo per l'effettuazione degli investimenti è il 31 divembre 2025. Entro tale data l'impresa deve avere completato l'effettuazione di tutti gli investimenti previsti dal programma di investimento sostenuto dalla domanda di incentivo. Entro la stessa data l'impresa deve aver completato gli adempimenti correlati alla comunicazione ex post e aver inoltrato almeno un F24 con una compensazione anche parziale del credito spettante.

L’interconnessione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025 e la perizia asseverata può essere depositata successivamente.

On-off vuol dire che l’impresa riceverà comunque l’agevolazione dal momento che riceve la comunicazione da parte del GSE del credito spettante; l’impresa è tutelata, si tratta più di un problema per lo Stato.

Le due agevolazioni non sono cumulabili. Se si effettua un investimento 4.0 e c’è anche un risparmio energetico, si potrà proseguire per il 5.0 con quote più elevate, altrimenti ci si deve fermare e proseguire per il 4.0. Va scelto l’uno o l’altro. Lo stesso bene non può essere agevolato da entrambe le misure.

Sì, solo per le imprese di nuova costituzione si farà riferimento ai dati di consumo di tre beni simili sul mercato negli ultimi cinque anni, oppure nel caso di cambiamento del processo/prodotto da meno di sei mesi.

Si tratta di un extra bonus di 10.000 riconosciuto alle piccole e medie imprese euro per le certificazioni sia ex ante sia ex post.

Sulle persone abilitate alla certificazione, all’interno del Governo ci sono state posizioni diverse. Il Ministero dell’Ambiente ha posto dei paletti rigorosi volendo restringere sulle figure che avevano già familiarità con la diagnostica energetica.

No, gli incentivi sono solo per le macchine nuove.

È una riflessione per il futuro, al momento non è stato preso in considerazione. Si stanno facendo degli studi per capire chi ha beneficiato del 4.0 in ambito internazionale.

Gli impianti di autoproduzione non concorrono al calcolo del risparmio energetico però l’aggiunta di un macchinario all’interno del processo produttivo richiede una normalizzazione del confronto; quindi, l’aggiunta di un macchinario potrebbe portare a quel risparmio energetico del 3%.

Sì, si può procedere.

Devono far parte di un unico progetto, cioè far riferimento alla medesima struttura produttiva; nel caso di impianti FER devono far riferimento alle medesime particelle catastali della struttura produttiva ovvero particelle catastali diverse ma riferite al medesimo POD della struttura produttiva.

Il processo produttivo riguarda anche solo delle fasi quindi meglio limitarlo alla sede oggetto dell’investimento.

I risparmi energetici fanno riferimento all’energia elettrica e termica.

Il certificatore dovrà fare dei confronti su basi omogene. Il confronto deve essere sempre normalizzato, tutti gli elementi che rendono spurio questo confronto devono essere presi in considerazione.

Se ci fosse anche un solo bene si potrebbe procedere al confronto con quel bene, bisognerà dimostrare che c’è stata una ricerca dei tre beni con esito negativo. Il semplice impatto ambientale non è sufficiente, è necessario il risparmio energetico.

L’aggiunta di una macchina porterà ad incrementi produttivi che non possono essere considerati. Quindi il calcolo si effettuerà per unità di prodotto. Il confronto dovrà essere neutralizzato, cioè fatto a parità di volumi produttivi. Verrà pubblicata una circolare con casi esemplificativi per il calcolo dei consumi.

L’impianto fotovoltaico non concorre al calcolo dei consumi, deve essere un confronto solo sui beni strumentali presenti negli allegati A e B.

Il periodo parte dal completamento dell’investimento, quindi per i beni A e B si fa riferimento all’art.109 Tuir, per i Fer tutto quello che precede l’allaccio alla rete, per la formazione l’effettuazione del test. Da quel momento per 5 anni l’impresa deve mantenere l’obiettivo dichiarato della riduzione dei consumi energetici.

Dovranno ricominciare da zero perché il mancato versamento del 20% fa decadere la domanda.

L’acconto deve tenere conto di uno e dell’altro, quindi sia del canone di leasing che della quota per il fornitore, basta raggiungere il 20%.

La regola consente di agevolare tutti gli investimenti che rientrano nel decimo percentile dei best performer. Il decimo percentile viene calcolato come riferimento all’interno della totalità delle imprese europee. Per ciascun settore di riferimento si individua il 10% più performante in termini di emissione CO2. Se l’investimento porta a rientrare nell’emissione di CO2 sotto questo 10% allora è agevolabile. Anche un investimento che non impattava direttamente sull’emissione di CO2 avrebbe dovuto rientrare in questo decimo percentile. Adesso la novità sta nell’aver separato gli investimenti che incidono direttamente sull’emissione di CO2 e quelle che non incidono (e questi sono svincolati dal decimo percentile).

Soltanto le nuove aziende o le aziende che hanno modificato in maniera significativa il processo produttivo da meno di sei mesi possono far riferimento allo scenario controfattuale, per tutte le altre bisogna procedere o con una stima o una proiezione.

Il confronto deve avvenire rispetto all’anno precedente dell’avvio dell’investimento. Detto ciò, questo esclude i sei mesi dell’ex ante. Quindi ricadrà nel caso della proiezione se ha modificato da almeno sei mesi, se meno di sei mesi sarà il caso dello scenario controfattuale. Quindi si ricadrà in uno dei casi già citati.

Sì, è l’unica possibilità.

Industria 5.0 | Che cos’è, cosa cambia da Industria 4.0, gli incentivi e le tecnologie abilitanti - Ultima modifica: 2024-06-04T15:41:06+02:00 da La Redazione