In un’ottica di innovazione e di efficientamento energetico, nel Piano Transizione 5.0 la formazione delle risorse appare un elemento fondamentale. Così come lo era stato anche per Industria 4.0, sebbene a fine 2022 il bonus formazione, però, non fosse stato riconfermato, lasciando l’amaro in bocca a numerose imprese. Con il Piano Transizione 5.0, invece, ci sono delle novità.
Il legislatore ha previsto 630 milioni di euro per la formazione del personale, nell’ambito di competenze per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Lo ha stabilito il comma 5, lettera b, dell’articolo 38, Decreto PNNR quater. Le spese di formazione, nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, risultano quindi agevolabili. Ma in che modo, e quali, di preciso?
Le spese ammesse, per la formazione di Transizione 5.0
Nel Piano Transizione 5.0, le spese ammissibili al credito d’imposta in formazione sono quelle destinate alla “educazione innovativa” del personale. In particolare, sono i costi relativi ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione. Sono ammessi poi i costi di esercizio relativi a formatori e al personale (compresi titolari e soci lavoratori) partecipante.
Le spese, però, dovranno risultare direttamente connesse al progetto di formazione, e saranno coperti i costi esclusivamente per le ore o giornate di formazione. Inoltre – come recita l’articolo 38, in linea con l’articolo 31 del Regolamento UE 651/2014 – agevolabili anche le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto.
Analogo discorso per l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Il Decreto in arrivo, poi, specifica che per “costo aziendale” si intende la “retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi […]”.
Sempre con riferimento al Regolamento 651/2014, sono invece escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità. Non risultano agevolabili i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, e le spese generali indirette – tra cui quelle amministrative o di locazione.
Le condizioni per fruire del credito di imposta 5.0: limiti ed erogatori
In tutto ciò, però, ci sono delle condizioni da rispettare. In primis, è necessario che le spese siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Poi, c’è l’aspetto relativo al quantum.
È infatti previsto il famoso limite del 10% (comma 5, lettera b, articolo 38). Il tetto massimo, quindi, per la formazione può ammontare a un decimo del totale degli investimenti effettuati in beni materiali e immateriali. Un decimo di quanto speso in beni strumentali e in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo. In ogni caso, la quota in formazione prevista dal Piano Transizione 5.0 non può superare i 300mila euro, per ogni impresa.
I soggetti erogatori esterni
Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni, stabilisce l’articolo 38. Ma quali? C’è il rimando al Decreto attuativo del MIMIT, in arrivo. L’atto, tra le varie cose, prevede l’individuazione e le modalità per la formazione. Nella bozza – che oramai non è più tale, considerando la fase di controllo presso la Corte dei conti – si fa riferimento a specifiche categorie.
Sono precisamente sette:
- Competence center;
- European Digital Innovation Hub;
- Istituti tecnologici superiori;
- Soggetti che si sono accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01;
- Figure accreditate in Regione o Provincia autonoma in cui ha sede l’impresa;
- Chi possiede certificazione di qualità Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- Università, pubbliche e private, ed Enti pubblici di ricerca.
Durata, competenze ed esame finale: cosa prevede il Piano Transizione 5.0?
Nel Decreto, poi, sono indicati ulteriori dettagli. Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, a condizione che durino almeno 12 ore. È ammessa anche la modalità a distanza ma i percorsi formativi dovranno prevedere un tot di moduli. Tra questi, almeno uno, non inferiore alle 4 ore, dovrà vertere su attività collegate alla transizione energetica.
In particolare, la formazione dovrà essere relativa a una delle competenze riportate in un Allegato al Decreto. Ovvero: tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi, che variano dalla manutenzione degli impianti alla robotica avanzata e collaborativa. Un altro modulo obbligatorio, con una durata minima di 4 ore, dovrà prevedere una formazione in tema “transizione digitale”.
A conclusione del percorso formativo, la Legge stabilisce l’obbligatorietà di un esame, con l’attestazione finale del risultato conseguito. Senza questo, non sarà possibile considerare “completato” il progetto d’innovazione. In particolare, la data del sostenimento dell’esame ricopre un ruolo molto importante.
Questa, e non quella di rilascio dell’attestazione, verrà considerata quale data di completamento del progetto, qualora la formazione risulti l’ultimo degli investimenti in Transizione 5.0. Si tratta di un dettaglio importante, ai fini della partenza per poter procedere con l’iter agevolativo del credito d’imposta.