Con una circolare attuativa di un proprio Decreto, il MiSE ha stabilito procedure più semplici e veloci per le imprese che investono nelle aree di crisi. In attesa del prossimo provvedimento di riapertura degli sportelli, che potrebbe arrivare a breve, analizziamo le novità, studiando la normativa e progettando l’investimento.
La riqualificazione delle aree di crisi industriale
La materia viene regolata, di base, dalla Legge 181/89 importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale. Secondo la nuova circolare, i soggetti che realizzano programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale possono beneficiare di interessanti agevolazioni. Le agevolazioni sono estese anche alle imprese che realizzino programmi di investimento produttivo o di tutela ambientale di importo superiore a 5 milioni di euro.
Sono state semplificate le procedure di valutazione, ridotti i tempi per le istruttorie e le delibere. Risultano poi velocizzate le tempistiche per le erogazioni dei contributi a fondo perduto e per i finanziamenti agevolati.
I soggetti ammessi, e quelli esclusi
I possibili beneficiari sono individuati nelle società di capitali, società cooperative e società consortili, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, sul territorio italiano. Sono ammesse anche le imprese organizzate attraverso il contratto di rete. Possono presentare domanda anche le compagini non residenti in Italia ma riconosciute dallo Stato e che abbiano almeno una sede sul territorio italiano.
I soggetti giuridici che abbiano ricevuto e, poi, non rimborsato aiuti comunitari o ministeriali, non saranno ammessi al beneficio. Ugualmente, saranno esclusi i richiedenti che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, abbiano effettuato una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento.
Infine, l’ultimo ma fondamentale requisito. Le imprese dovranno risultare economicamente “sane” non devono trovarsi in condizione di liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali.
La competitività delle aree di crisi industriale
I programmi e i progetti devono essere sviluppati in unità produttive ubicate nelle Aree di crisi industriale. Per salvaguardare la competitività del territorio, le imprese beneficiarie non potranno delocalizzare, prima di un determinato termine. Dovranno essere assunti lavoratori territoriali.
Le agevolazioni sono concesse per una serie specifica di programmi, ai quali si possono affiancare i cosiddetti progetti complementari. I principali programmi riguardano la tutela ambientale e l’investimento produttivo. I complementari si focalizzano invece sull’innovazione di processo, l’innovazione dell’organizzazione, la formazione del personale, nonché i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Ambiente e Produzione, le caratteristiche dell’investimento
I programmi di investimento per la tutela ambientale devono innalzare il livello di salvaguardia dell’ambiente, conseguentemente alle attività dell’impresa, con un adeguamento anticipato delle normative europee in materia. Dovrebbero, poi, apportare un miglioramento dell’efficienza energetica. E lo devono fare promuovendo la produzione di energia da fonti rinnovabili, risanando i siti contaminati, riciclando e riutilizzando i rifiuti.
I programmi di investimento produttivo devono invece prevedere la realizzazione di nuove unità tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative. Devono ampliare o riqualificare le unità produttive esistenti, attraverso la diversificazione della produzione grazie a prodotti aggiuntivi o con la modifica del processo produttivo complessivo.
I programmi di investimento devono riguardare specifiche attività economiche. Sono incluse l’estrazione di minerali, le attività manifatturiere, la produzione di energia, le attività dei servizi alle imprese e le attività turistiche, con il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.
I progetti complementari nelle aree di crisi industriale
Ci sono poi i cosiddetti progetti complementari. Possono riguardare l’innovazione di processo, l’innovazione dell’organizzazione e la formazione del personale. Allo stesso modo, complementari sono anche i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, che prevedono la realizzazione o il miglioramento di nuovi prodotti, processi o servizi.
La caratteristica di tutti i progetti complementari è la stretta coerenza con le finalità del programma di investimento e di tutela ambientale. I progetti che prevedono una mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature non sono considerati ammissibili, per cui non verranno presi in considerazione e la domanda sarà respinta.
Le spese ammesse nell’ambito dei programmi complementari sono diverse da quelle principali previste per i progetti di investimento e tutela ambientale. Vanno quindi analizzate nel dettaglio, secondo quanto previsto dalla normativa.
Finanziamento agevolato e contributi a fondo perduto
Le agevolazioni vengono concesse sotto forma di finanziamento agevolato, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. Il finanziamento non può essere inferiore al 20% degli investimenti e ha una durata massima di 10 anni. Risulta particolarmente conveniente perché ha un tasso agevolato pari a un quinto di quello normalmente applicato (20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni). Il rimborso avviene con rate semestrali, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
Il contributo in conto impianti ed eventuali contributi diretti alla spesa sono determinati funzionalmente all’ammontare del finanziamento agevolato.
Aree di crisi industriale: le spese per i programmi
Diversamente da altre misure agevolative, questa richiede alle imprese un impegno economico effettivamente sostanzioso ma, allo stesso tempo, concede anche importante liquidità. Le spese ammissibili complessive non possono essere inferiori a 1 milione di euro mentre, nel caso di un contratto di rete, ciascuna impresa dovrà presentare spese ammissibili complessive non inferiori a 400mila euro.
Per i programmi di investimento produttivo sono ammissibili le spese relative all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, tutte le opere murarie e infrastrutturali, i macchinari, impianti ed attrezzature varie, i programmi informatici.
Sono poi ammesse le spese per i beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, nell’ambito del modello “Transizione 4.0”, tra cui anche le tecnologie di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things. Sono escluse le spese per la locazione finanziaria, leasing e lease-back.
Le spese per i progetti complementari
Le spese per i progetti complementari per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, così come quelle per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, potranno coprire i costi del personale dipendente, a condizione che questo siano composto da tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario.
Sono poi ammesse le spese per strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, quelle per consulenza, ricerca e brevetti, o per l’acquisto di materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. Sono infine concesse anche tutte le spese generali connesse al progetto.
Per i progetti destinati alla formazione del personale, i richiedenti potranno presentare spese per i costi dei formatori, i costi di viaggio e alloggio, materiali, forniture e attrezzature sempre inerenti al progetto, nonché tutte le spese per i servizi di consulenza connessi alla formazione.
Gli step della procedura per gli investimenti
I programmi di investimento vanno avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione: come data di partenza si considera quella d’inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante. Vanno poi ultimati entro 36 mesi dalla stipula dei contratti di finanziamento – con una possibile proroga di 12 mesi.
In sede di presentazione della domanda, il proponente può richiedere a Invitalia, gestore della misura, una partecipazione di minoranza. Si tratterà di un intervento provvisorio e parziale. Invitalia non si assumerà responsabilità né rilascerà garanzie. La sua partecipazione servirà come implemento della forza economica progettuale.
La procedura valutativa è a sportello (per ordine cronologico). Ogni domanda deve riferirsi a un programma di investimento produttivo o di tutela ambientale, eventualmente corredato da progetti complementari.