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Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale: a che punto siamo?

Il Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale - in modo complementare e non in alternativa all'AI ACT - regolamenterà diversi aspetti della nuova tecnologia, promuovendone un uso etico e sicuro.

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Marianna Capasso

L’Intelligenza Artificiale: la più discussa tra le nuove tecnologie e, ultimamente, la più “disciplinata”. Dopo la legislazione europea, è il momento di quella italiana. Dalla tutela dei lavoratori alla promozione dell’innovazione tecnologica, un recente Disegno di Legge normerà i più disparati aspetti della materia.

L’atto prevede una modifica della governance, investendo le due più importanti agenzie nazionali (l’AgID e l’ACN) di poteri diretti alla supervisione e regolamentazione. Ma ipotizza anche una serie di incentivi per le pmi operanti nell’IA, inasprendo le pene nel caso di un utilizzo scorretto della tecnologia. Il tutto, raccordato alla Strategia Italiana 2024-2026 sull’intelligenza artificiale.

Attualmente in esame presso le diverse Commissioni parlamentari, il Disegno di Legge 1146 (DDL. 1146) è composto da 26 articoli. Conferisce ai Ministri la possibilità di emanare decreti per stabilire norme tecniche e operative in grado di implementare l’intelligenza artificiale in Italia.

Ma, soprattutto, la futura normativa dovrà bilanciare lo sviluppo tecnologico con la protezione dei diritti individuali. Ci riuscirà? Lo scopriremo.

La struttura del Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale

Approvato il 24 aprile 2024 e presentato il successivo 20 maggio, il DDL 1146 arriva poco dopo l’emanazione dell’AI Act – pubblicato il 13 marzo 2024. Se ne attendeva una versione definitiva prima dell’estate, ma i tempi si sono allungati. D’altronde il testo tocca punti delicati. E potrebbe rappresentare un caposaldo giuridico per la regolamentazione di una delle più importanti tecnologie nell’attuale scenario operativo.

Il DDL sull'Intelligenza artificiale infatti ha l’obiettivo di introdurre disposizioni nazionali in materia di Intelligenza Artificiale. Indica i criteri normativi per bilanciare i rischi di un uso improprio della tecnologica con le numerose opportunità offerte dalla stessa. Un po’ come stabilito anche dal Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale.

Il Disegno di Legge è composto da 26 articoli e 6 capi:

  • Capo I. Principi e finalità
  • Capo II. Disposizioni di settore
  • Capo III. Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione
  • Capo IV. Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore
  • Capo V. Disposizioni penali
  • Capo VI. Disposizioni finanziarie

Il DDL Intelligenza artificiale, dalle prescrizioni etiche allo sviluppo economico

Si parte dai principi fondamentali – riportati negli articoli 3, 4 e 5 – con l’individuazione delle prescrizioni etiche e operative per lo sviluppo e l’applicazione dell’intelligenza artificiale, in Italia. Allineandosi a quanto stabilito dall’AI Act, la sezione si focalizza sulla gestione della materia, in considerazione di dignità umana, sicurezza e trasparenza.

Allo stesso tempo le norme sottolineano l’importanza dello sviluppo economico, attraverso la promozione dell’utilizzo dell’IA, considerato uno strumento in grado di migliorare l’interazione uomo-macchina nei settori produttivi. Ma anche di favorire la produttività e l’avvio di nuove attività economiche. In questo modo sarà possibile accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica del Paese.

Un concetto più volte ripetuto è quello dell’autonomia. L’AI è uno strumento che non sostituisce la decisione dell’uomo, ma piuttosto la coadiuva e la amplifica. Pertanto, diventa necessario puntare allo sviluppo di sistemi comprensibili seppur tecnologicamente avanzati. Dunque, ben vengano le decisioni automatizzate, a condizioni che risultino sempre controllate dall’autodeterminazione umana.

Salute, lavoro e giustizia: il Capo II del DDL Intelligenza artificiale

Nel Capo II, in tema di disposizioni di settore, viene normato l’utilizzo dell’AI nel settore sanitario (art. 7), anche contestualmente alla sperimentazione scientifica. L’articolo 10 disciplina invece l’uso dell’AI in ambito lavorativo. La nuova tecnologia andrà impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità dei lavoratori e accrescere la qualità delle prestazioni. Il tutto, garantendo l’osservanza dei diritti inviolabili.

Nel medesimo capo si fa riferimento anche all’uso dell’IA nell’attività giudiziaria, migliorando così l’efficienza e la trasparenza del sistema. In particolare, la tecnologia potrà fungere da “supporto decisionale” per la magistratura, velocizzando così le procedure. Ma con i dovuti limiti, ovviamente.

Per rafforzare poi la sicurezza informatica nazionale, l’articolo 16 modifica il DL 82/2021 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza). Inserisce, cioè, una ulteriore “funzione” a carico dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (art. 7, comma 1, DL 82/2021). Questa dovrà infatti valorizzare l’intelligenza artificiale.

Strategia e Governance, il nuovo ruolo delle Agenzie

Il Disegno di Legge prevede un aggiornamento della Strategia Nazionale AI, una autorità statale e diverse azioni di promozione. Nel capo III lo stabilisce l’articolo 17. Partendo da quanto già vigente in Italia, viene predisposto un costante adeguamento in tema strategico, nell’innovazione tecnologica e nella transizione digitale.

Il successivo articolo provvede invece a delineare una nuova governance, designando l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali Autorità nazionali per l’AI. Ne consegue, quindi, una serie di compiti e responsabilità a carico delle stesse, come già stabilito anche dall’AI Act.

Entrambe dovranno garantire la sicurezza dei sistemi basati sull’AI. La prima sarà coinvolta nelle iniziative di innovazione tecnologica e nella promozione della digitalizzazione, soprattutto nella PA. La seconda, invece gestirà e supervisionerà la sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il DDL e gli investimenti nell’AI

Si passa poi alle azioni di promozione, fondamentali per la realizzazione degli obiettivi. L’articolo 21, infatti, delinea quelli che potrebbero essere gli investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico.

Si ipotizza la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione, con il supporto delle SGR. Verranno sbloccate risorse fino a un miliardo di euro, per assumere partecipazioni in pmi innovative attive nei settori dell’AI, della cybersicurezza, del calcolo quantistico e di altre tecnologie abilitanti.

Un nuovo sistema sanzionatorio nel Disegno di Legge per l’AI?

Interessante il capo V, dedicato alle disposizioni penali. In particolare, l’articolo 25 apporta delle modifiche al codice penale (articolo 61, 294, 612, 640 et similia c.p.) e a ulteriori disposizioni cogenti. Inasprisce le pene nel caso di reati commessi mediante l’utilizzo dell’IA.

L’aggravante è prevista qualora i sistemi di intelligenza artificiale costituiscano un mezzo insidioso, quando il loro impiego provveda ad ostacolare la pubblica e privata difesa, o peggiori le conseguenze del reato. C’è poi un chiaro riferimento ai delitti contro la libertà morale (Sez. III codice penale dall’articolo 610 al 612 ter).

Viene inserita, nell’elenco dei reati, anche la “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, attraverso il (futuro) nuovo articolo 612-quater. Sarà punito chi cagiona un danno ingiusto cedendo, pubblicando o diffondendo (senza consenso,) immagini, video o voci falsificati o alterati. Impiegando, logicamente, l’intelligenza artificiale. Siamo quindi di fronte alla tanto attesa condannabilità dei cosiddetti deepfake? Probabilmente (e finalmente) sì.

Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale: a che punto siamo? - Ultima modifica: 2024-09-16T17:54:50+02:00 da Marianna Capasso