Nel quadro degli interventi delineati dal Decreto Aiuti (D. L. 15 maggio 2022 n. 50), il Capo III è dedicato alle misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti. In particolare, l’articolo 25 bis prevede una serie di disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.
Si tratta del più noto Bonus Fiere: attraverso lo stanziamento di 34 milioni di euro, le imprese potranno alleggerire i costi di partecipazione agli eventi fieristici, chiedendo la copertura del 50% dei relativi costi.
Bonus Fiere: cos’è e a cosa serve
Con le recenti normative, il Governo – attraverso il MiSE – offre la possibilità, alle imprese, di richiedere un buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, organizzate in Italia.
L’importo del bonus, non superiore ai 10mila euro, potrà coprire al massimo il 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti, relativamente alle manifestazioni fieristiche.
Non è possibile, però utilizzare il bonus, indistintamente: le fiere connesse all’agevolazione sono quelle riportate nel calendario 2022, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Inoltre, c’è un arco temporale ben delineato. Le fiere “de quibus” dovranno infatti svolgersi (o essersi svolte) dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Il buono, però, ha validità fino al 30 novembre 2022, sebbene valga anche per le fiere di fine anno.
I beneficiari della misura agevolativa
Possono accedere all’agevolazione solo i soggetti che presentino le caratteristiche relative alla definizione di imprenditore (art. 2082 del codice civile; https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art2082.html). Inoltre, sarà necessario che l’impresa abbia sede operativa sul territorio nazionale e risulti iscritta al Registro delle Imprese.
Il richiedente non dovrà essere sottoposto a procedura concorsuale e non dovrà trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo: non dovrà quindi presentare condizioni ostative o uno status societario che faccia presupporre una possibile situazione problematica, non risultando altresì destinatario di sanzioni interdittive.
Non saranno ammesse al beneficio le imprese che abbiano già ricevuto altri contributi pubblici per le stesse finalità. Non sono poi ammesse – perché non definibili imprese, pur esercitando una attività economica – i soggetti “only-REA”, tra cui enti pubblici non economici, associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati.
Le spese ammissibili per il Bonus Fiere
Il Decreto Ministeriale, all’articolo 4, elenca una serie specifica di spese ammesse al beneficio, ovvero quelle sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.
Si tratta di costi per l’affitto degli spazi espositivi e per il pagamento di quote per servizi assicurativi – compresi gli altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione. Sono altresì ammesse le spese per l’allestimento degli spazi espositivi – tra cui servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio– nonché quelle per l’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi.
Rientrano nell’elenco anche le spese di pulizia e trasporto, noleggio e impiego di hostess, catering e pubblicità. Non sono invece ammissibili le spese per tasse e imposte: fa eccezione l’IVA, nel caso in cui non possa essere recuperata.
Come richiedere il Bonus Fiere
I tempi per usufruire dell’agevolazione sono due: in un primo momento si richiede l’erogazione del bonus mentre, successivamente, si procede con l’istanza di rimborso per le spese sostenute.
Dunque, nella fase 1, per procedere con la richiesta è necessario inviare, telematicamente, una richiesta per il rilascio del bonus, attraverso un’apposita piattaforma disponibile sulla pagina web del MiSE, compilando un modulo specifico (qui un fac simile), dimostrando di aver ottenuto l’autorizzazione ad aderire a una o più manifestazioni fieristiche internazionali di settore, in Italia.
Nella richiesta, l’impresa dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, valido e funzionante, e le coordinate di un proprio conto corrente bancario. Il Ministero eroga il bonus secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande, e non oltre le risorse messe a disposizione per la misura. In tutti i casi, ogni impresa potrà richiedere il bonus una sola volta.
Bonus Fiere: la tempistica
Lo sportello aprirà il 9 settembre 2022, ma già prima di quella data nella pagina apposita dedicata alla misura sarà reso disponibile il link al quale collegarsi. Inoltre, dalle ore 10 del 7 settembre 2022 sarà possibile verificare il possesso dei requisiti, per poi procedere alla compilazione ufficiale.
Entro la data di scadenza del buono, ovvero il 30 novembre, le imprese beneficiarie dovranno presentare, attraverso la piattaforma apposita, la richiesta per il rimborso, provando di avere effettivamente sostenuto spese e investimenti attraverso le fatture relative alle spese, con il dettaglio dei costi.
In tutti i casi, entro il 31 dicembre 2022 il MiSE provvederà al rimborso, con accredito diretto sul conto corrente indicato nell’istanza.
Fonti normative: Decreto direttoriale 4 agosto 2022.